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Art.14-bis
Regime
di sorveglianza particolare. (aggiunto da articolo 1 legge 663/1986)
- 1. Possono
essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo
non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura
non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano
l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli
altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione
degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento
motivato della amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio
di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma
dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare
é disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può
disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri
prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla
data del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti
i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi
i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio
decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin
dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati
e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o
di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura
dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria
segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria
che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo
é comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini
dell'esercizio del suo potere di vigilanza."
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