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Art.9
Alimentazione
Ai detenuti
e agli internati é assicurata un'alimentazione sana e sufficiente,
adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla
stagione, al clima.
Il vitto é somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate
da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento é di regola gestito direttamente
dalla amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente
per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione
del vitto.
Ai detenuti e agli internati é consentito l'acquisto, a proprie
spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal
regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere
affidata di regola a spacci gestiti direttamente dalla amministrazione
carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati
dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a
quelli comunemente praticati nel luogo in cui é sito l'istituto.
La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato
del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla
qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.
Art.12
Attrezzature
per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione.
Negli istituti
penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature
per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica
e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività
in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita
da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma
dell' articolo 16 .
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei
detenuti e degli internati.
Art.27
Attività
culturali, ricreative e sportive.
Negli istituti
devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive
e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della
personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del
trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori
e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati
cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma,
anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento
sociale.

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