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1. Il
trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve
assicurare il rispetto della dignità della persona.
Art.
2 1. Le
spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
sono a carico dello Stato.
Art.
3 1. Negli Istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Art.
4 1. I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
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Art.
7 1. Ciascun
soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di
uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e
di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze
di vita.
1. E'
assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di
lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari
alla cura e alla pulizia della persona.
1. Ai
detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e
sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute,
al lavoro, alla stagione, al clima.
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Art.10 1. Ai
soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere
almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può
essere ridotto a non meno di un' ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.
Art.
11 1. Ogni
Istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio
farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute
dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno
uno specialista in psichiatria.
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Art.
14-bis 1. Possono
essere sottoposti a regime di particolare sorveglianza per un periodo
non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura
non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati gli internati e gli
imputati: a) che
con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine
negli istituti; 2. Il
regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento
motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio
di disciplina, integrato da due dei quattro esperti previsti dal quarto
comma dell'Articolo 80.
Art.
14-ter 1. Avverso
il provvedimento che dispone o programma il regime di sorveglianza particolare
può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza
nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
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Art.
14-quater 1. Il
regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente
necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio
dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole previste dall'ordinamento
penitenziario.
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Art.
15 1. Il trattamento
del condannato o dell'internato è svolto avvalendosi principalmente
dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali,
ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno
ed i rapporti con la famiglia.
Art.
16 1. In
ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo
le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo
alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
Art.
17 1. La
finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati
deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione
di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione
rieducativa.
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Art.
18 1. I
detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza
con i coniugi e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
Art.
19 1. Negli
istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è
curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di
corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti
e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
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Art.
20 1. Negli
istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione
al lavoro dei detenuti e degli internati.
Art.
21 1. I
detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno
in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti
dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena
della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma1 dell'articolo
4-bis, l'assegnazione del lavoro all'esterno può essere disposta
dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre
cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione
può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
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Art.
22 1. Le
mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite
in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente
prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in maniera
non inferiore dei due terzi del trattamento economico previsto dai contratti
collettivi del lavoro. A tale fine è composta una commissione composta
dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la
presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati
della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da
un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante
del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro
e della prevenzione sociale e da un delegato per ognuna delle organizzazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
Art.
23 1. Ai
detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico,
gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
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Art.
24 1. Sulla
remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a
titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.
Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì
prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'
articolo 2.
Art.
25 1. Il
peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte
della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo,
dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato
dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia
e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.
Art.
26 1. I
detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria
fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Art.
27 1. Negli
istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali,
sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione
della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro
del trattamento rieducativo.
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Art.
28 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
Art.
29 1. I
detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente
i coniugi e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso
in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
Art.
30 1. Nel
caso di imminente pericolo di vita di un famigliare o di un convivente,
ai condannati o agli internati può essere concesso dal magistrato
di sorveglianza il permesso per recarsi a visitare, con le cautele previste
dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso,
durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità
giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre
il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla sentenza
di primo grado. Durante il procedimento d'appello provvede il presidente
del collegio e, nel corso di quello di cassazione il presidente dell'ufficio
giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento d'appello.
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Art.
30-bis 1. Prima
di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente
deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo
delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante
chiede di recarsi.
1. Ai
condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo
comma 8 e che non risultino socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza,
sentito il parere del direttore, può concedere permessi premio
di durata ogni volta non superiore a quindici giorni per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi
non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun
anno di espiazione. a) nei
confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a
tre anni anche se congiunta all'arresto; 5. Nei
confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure
restrittive hanno riportato condanna o sono imputati di delitto doloso
commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura
restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa
soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
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Art.
34 1. I
detenuti o gli internati possono essere sottoposti a perquisizioni personali
per motivi di sicurezza.
Art.
35 1. I
detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami scritti o
orali, anche in busta chiusa:
Art.
36 1. Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
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Art.
37 1. Le
ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità
dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate
negli istituti.
Art.
38 1. I
detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non
sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Art.
39 1. Le
infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
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Art.
40 1. Le
sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore.
Art.
41 1. Non
è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti
e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti
di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza,
anche se passiva, alla esecuzione di ordini impartiti.
Art.
41-bis 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
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Art.
42 1. I
trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza,
per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio
e familiari.
Art.
43 1. La
dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio
dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto dell'autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza.
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Capo VI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO
1. Se
la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il condannato può
essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo
uguale a quello della pena da scontare.
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Art.
47-bis 1. Se
la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo
47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad
esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento
di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere
l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato
con una unità sanitaria locale e con uno degli enti, associazioni,
cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile
del 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno
1985, n 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza
e l'idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma
concordato
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Art.
47-ter 1. La
pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituisce parte
residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere
espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale,
nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero in luogo
pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
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Art.
48 1. Il
regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato
e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per
partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili
al reinserimento sociale.
Art.
49
Art.
50 1. Possono
essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e
la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non
è affidato in prova al servizio sociale.
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Art.
51 1. Il
provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato
quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Art.
51-bis 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o al comma 1 dell'articolo 47-ter o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.
Art.
51-ter 1. Se
l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà
o di detenzione domiciliare pone in essere comportamenti tali da determinare
la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione
essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria
sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto.
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Art.
52 1. Al
condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse
a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel
complesso a giorni quarantacinque all'anno.
Art.
53 1. Agli
internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo
immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Art.
53-bis 1. Il
tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è
computato ad ogni effetto nella durata delle misure restrittive della
libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi
comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato
meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione del computo decide,
con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
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Art.
54 1. Al
condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera
di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione,
ai fini del suo più efficace reinserimento nella società,
una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in
stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
Art.
55 1. Nei confronti dei sottoposti alla libertà viglilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
Art.
56 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese. Art. 57 Legittimazione alla richiesta di benefici 1. Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina. Art.
58 1. Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza, esclusi quelli di cui all'articolo 56, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
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TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
ISTITUTI PENITENZIARI
1. Gli
istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono
in:
Art.
60 1. Gli
istituti di custodia cautelare si distinguono in case mandamentali e circondariali.
Art.
61 1. Gli
istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
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Art.
62 1. Gli
istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono
in:
Art.
63 1. I centri di osservazione
sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.
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Capo II MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA
1.
Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella
A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni
dei tribunali in essa indicati.
Art.
69 1.
Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti
di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari
servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
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Capo II-bis PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA
1. Per
l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza
espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 70, nonché
dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione
del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di
applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle
misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità
personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui
ai commi e agli articoli seguenti.
1. L'udienza
si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio
del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente
alla discussione e presentare memorie.
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Art.
73 1. Presso
la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è
istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. 5. Le
funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della
direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente
per l'assistenza.
Art.
74 1. Nel
capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto
sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da
lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o
da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza,
da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia,
da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal
prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dell'ordinario diocesano,
dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte,
inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale, fra i designati
da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
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Art.
75 1. Il
consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
Art.
76 1. Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
Art.
77 1. Al
fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di
prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero
presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, è istituito
il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
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Art.
81 1. Gli
assistenti sociali della camera direttiva esercitano le attribuzioni previste
dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito
dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente
legge.
Art.
82 1. Gli
educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione
scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e
attendono al trattamento rieducativo individuale e di gruppo, coordinando
la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività
concernenti la rieducazione.
Art.
83 1. La
tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio
sociale, annessa alle 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla
tabella B allegata alla presente legge.
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Art.
84 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
per la grazia e la giustizia indirà un concorso, per esame speciale,
di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali
per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta
per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.
Art.
85 1. Alla lettera e) dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole "istituita o autorizzata a norma di legge".
1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
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Art.
87 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato
il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione
negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà
emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione. Art.
88 1. L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.
Art.
89 1. Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso dell'articolo 207 del codice penale, l'articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
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Art.
90
Art.
91 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi
per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 1975
LEONE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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