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LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1994, N. 18
Norme di attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative
Sociali"
Il Consiglio Regionale
ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE
Articolo I
Finalità
1. La Regione
Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione, dell'articolo
4 dello Statuto e della legge 8 novembre 1991, riconosce il ruolo delle
cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, nell'interesse
generale della comunità, per la promozione umana e l'integrazione
sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio sanitari
ed educativi ovvero con lo svolgimento di attività diverse, agricole,
industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo
ed all'autonomia economica di persone svantaggiate.
2. La presente legge disciplina i rapporti tra gli Enti pubblici e le
cooperative sociali e i loro consorzi, nonché definisce gli strumenti
per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Articolo 2
Albo regionale
1. Ai fini di
cui all'articolo I è istituito, presso l'Assessorato regionale
all'Assistenza sociale, l'albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono
servizi socio sanitari ed educativi;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività
diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo
8 della legge n. 381/91.
3. L'iscrizione all'albo è condizione per la stipula delle convenzioni
tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito
regionale, nonché per accedere ai benefici previsti dalla legge.
4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione
all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni
di cui all'articolo 38 della stessa legge.
5. Non sono iscrivibili all'albo regionale le cooperative e i consorzi
che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività
di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845,
attuata con la legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonché le
società cooperative ed i loro consorzi, che organizzano attività
di qualsiasi ordine e grado.
6. L'albo regionale è pubblicato, nel corso del mese di gennaio
di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.
Articolo 3
Iscrizione all'albo regionale
1. I requisiti
per l'iscrizione all'albo, le modalità di presentazione della domanda,
la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione sono stabiliti
con provvedimento di Giunta Regionale, sentite le competenti Commissioni
consiliari.
2. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Presidente
della Giunta Regionale.
3. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente,
al Comune ove ha sede legale la cooperativa, all'U.S.S.L. di competenza,
alla prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
agli Enti previdenziali ed assistenziali ed è pubblicato per estratto
sul B.U.R.
4. Le cooperative iscritte all'albo di cui all'articolo 2, sono iscritte
di diritto negli elenchi di cui al comma 6, articolo 29 della legge regionale
23 gennaio 1984, n. 8.
Articolo 4
Adempimenti successivi all'iscrizione
1. Le cooperative
sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'articolo
2 della legge, comunicano alla Regione, entro 60 giorni dal verificarsi
dell'evento:
a) La messa in liquidazione o lo scioglimento della società;
b) Le variazioni dello Statuto;
c) Le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione
dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni
dell'articolo 2, comma 2 della legge 381/91 o, per i consorzi, il venir
meno del requisito di cui all'articolo 8 della legge 381/91;
d) Nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del
requisito, prescritto all'articolo 4, comma 2, della legge n. 381/91,
concernente i lavoratori svantaggiati;
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i consorzi
iscritti all'albo trasmettono alla Regione:
a) La dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarità
dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti;
b) Copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative
relazioni, controfirmate dai Presidenti del consiglio di Amministrazione
e dal Collegio sindacale;
c) Una nota informativa relativa all'attività svolta ed alla composizione
o eventuale variazione della base sociale.
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque
momento informazioni e precisazioni aggiuntive.
Articolo 5
Revoca dell'iscrizione all'albo
1. La cancellazione
è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale:
a) Quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione;
b) In caso di inadempienza relativamente agli obblighi di cui all'articolo
4 qualora sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine
di 30 giorni;
c) Qualora la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o risultino
inattivi da più di 24 mesi o a seguito delle risultanze effettuate
ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare
ad esercitare la loro attività;
d) Quando non sia stata effettuata, entro l'anno, per cause dipendenti
dalla cooperativa, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'articolo
3 della legge n. 381/91.
2. Si procede, altresì, alla cancellazione dall'albo, qualora il
numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30% dei lavoratori
complessivamente occupati o il numero dei soci volontari, previsti dall'articolo
2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei soci, a meno che la compagine
sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità.
Analoga procedura si segue per i consorzi nei quali si sia verificata
la variazione della compagine sociale prescritta per legge.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonché
agli altri Enti individuati al comma 3 della legge ed è pubblicato
per estratto sul B.U.R.
Articolo 6
Effetti della cancellazione
1. Qualora una
cooperativa o un consorzio siano stati cancellati dall'albo di cui all'articolo
2 le convenzioni in essere sono automaticamente risolte salvo la facoltà,
da parte dell'Amministrazione interessata, con provvedimento motivato,
di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale.
2. La cancellazione dall'albo comporta, altresì, la revoca dei
benefici previsti dalla presente legge.
3. Una cooperativa cancellata dall'albo regionale non potrà presentare
domanda per essere nuovamente iscritta, se non trascorso un anno dalla
cancellazione.
Titolo II
RACCORDO CON LE ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE,
EDUCATIVE, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Articolo 7
Raccordo con le attività sociali, sanitarie ed educative
1. Nell'ambito
degli atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali,
sanitarie ed educative, la Regione prevede le modalità di specifico
apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento
nei quali le viene riconosciuto un ruolo particolare in forza delle caratteristiche
di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità
e democrazia che la caratterizzano.
Articolo 8
Raccordo con le attività di formazione professionale
1. Nell'ambito
degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale,
la Regione prevede strumenti volti a favorire:
a) La realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative
del sistema regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione
di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con
riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) Lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative
formative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando
le attività finanziabili mediante ricorso al Fondo Sociale Europeo
e ad altre provvidenze comunitarie;
c) Autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate all'aggiornamento
professionale del personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori,
attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività
formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime.
Tali interventi si collocano nell'ambito delle iniziative di formazione
continua, promosse dalla Regione e/o, in quanto compatibili, nei programmi
nazionali e comunitari in materia.
Articolo 9
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. Nell'ambito
delle normative vigenti, la Regione riconosce alle cooperative sociali
un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro,
in particolare per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone
svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.
Titolo III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
Articolo 10
Convenzioni
1. Per la disciplina
dei rapporti fra gli Enti pubblici e le cooperative sociali, la Regione,
entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, adotta, con
provvedimento di Giunta Regionale, convenzioni tipo, rispettivamente per:
a) La gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio
educativi;
b) La fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n.
381/91.
2. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabiliti i criteri
per la determinazione dei corrispettivi.
3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali,
è definito in relazione alla normativa nazionale e regionale di
settore.
4. Per gestione di servizi, di cui al comma 1 lettera a), è da
intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori,
materiali e immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
5. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato
livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione
degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da
prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali.
6. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge devono
essere uniformate agli schemi di convenzione tipo, entro un anno dalla
data della loro approvazione da parte della Giunta Regionale.
Articolo 11
Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A di cui all'articolo
2
1. Le convenzioni
tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla
sezione A di cui all'articolo 2 dell'albo, prevedono:
a) L'attività convenzionale e le modalità di svolgimento
della stessa;
b) L'indicazione della durata della convenzione, nonché il regime
delle proroghe;
c) Il regime delle reciproche inadempienze, le modalità e i tempi
di disdetta e le fattispecie risolutive;
d) Il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di
professionalità, e le caratteristiche professionali del responsabile
tecnico dell'attività;
e) L'eventuale partecipazione ad attività formative e relative
modalità;
f) Il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto
stabilito all'articolo 2 della legge 381/91;
g) L'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalità
dei lavoratori;
h) La determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) Le modalità di verifica e vigilanza con particolare riferimento
alla qualità delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;
j) L'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale;
k) Le modalità di raccordo con gli uffici competenti;
l) Nel caso di gestione di attività a ciclo diurno e/o residenziale,
le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformità
alla vigente normativa.
Articolo 12
Criteri di aggiudicazione dei servizi sociali
1. Considerata la natura specifica delle prestazioni oggetto delle convenzioni
di cui all'articolo 11, nelle gare per l'affidamento di servizi socio
assistenziali, socio sanitari, socio educativi, si procede all'aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualità
del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed
altri eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio
da affidarsi.
E' in ogni caso, da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio
del prezzo più basso.
Articolo 13
Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B dell'albo di cui all'articolo
2
1. Per il perseguimento
delle finalità indicate all'articolo 5 della legge n. 381/91, gli
Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti,
per forniture di beni di servizi, per le convenzioni di cui al comma 1
dell'articolo 5.
2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto all'articolo
11, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura
ed il relativo monte ore di lavoro mensile.
3. Al fine di poter valutare che l'attività convenzionando sia
effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro
per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono
stabiliti, sia in relazione all'entità e la natura della fornitura,
sia dal grado di produttività e al fabbisogno formativo e di supporto.
Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.
4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra più
offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali
di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:
a) La continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;
b) La creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per
le persone svantaggiate;
c) Il legame con territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente
all'ambito di intervento della cooperativa.
5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di
cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri di
priorità indicati ai commi precedenti.
6. I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano
stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione
della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla
sezione B.
Titolo IV
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Articolo 14
Contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo
1. La Regione
può concedere contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo
e attività alle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale.
2. Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al comma
1, devono presentare un progetto di sviluppo biennale che indichi tra
l'altro:
a) Gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono
essere inferiori all'inserimento a tempo pieno al lavoro, di almeno una
persona svantaggiata, così come definita all'articolo 4 della legge
381/91;
b) Le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione
presente;
c) Un piano finanziario che dimostri l'idoneità all'attuazione
del progetto proposto, assicurando stabilità economica e la corretta
rimunerazione del lavoro.
3. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo,
la Regione può concedere un contributo in conto capitale, pari
all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, in relazione alla realizzazione
dei seguenti investimenti: impianti, macchinari, attrezzature e automezzi.
Detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000.
Articolo 15
Fondo di garanzia
1. Al fine di
favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative
sociali e dei consorzi, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare
con Finpiemonte S.p.A. una convenzione avente l'obiettivo di incrementare
il fondo di garanzia.
2. Le modalità e le condizioni di partecipazione della Regione
sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 42-12843
del 13 novembre 1990.
Articolo 16
Finanziamenti a tasso agevolato
1. La Regione
può concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso
agevolato, in misura non superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile,
da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti
previsti da un progetto di sviluppo biennale che preveda un incremento
occupazionale di almeno tre soci lavoratori. Gli investimenti ammessi
a contributo sono quelli relativi a impianti, macchinari, attrezzature,
automezzi e licenze. L'importo massimo del contributo è di Lit.
150.000.000.
2. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto
di sviluppo (costituzione delle cooperative, acquisto di materie prime
e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati
alle attività produttive) da sostenere o già sostenute nel
primo anno di esercizio, dalle cooperative sociali di nuova costituzione,
la Regione può inoltre, concedere un contributo, non superiore
al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Detto contributo non può
superare l'importo di Lit. 20.000.000.
Articolo 17
Costituzione di un fondo di rotazione
1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato,
per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 16, la Giunta
Regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla
Finpiemonte S.p.A. la gestione dei finanziamenti.
Articolo 18
Servizi di assistenza
1. In aggiunta
ai contributi di cui all'articolo 16, la Giunta Regionale può concedere,
secondo le modalità di cui al seguente comma, ulteriori contributi
alle cooperative sociali sulle spese sostenute in ciascun anno di validità
del progetto di sviluppo per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico
gestionali forniti dai consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo, o
da altre cooperative sociali.
2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 10% delle spese
effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non può
superare, per ciascun anno, il valore del finanziamento sugli investimenti
cui la cooperativa è stata ammessa per l'anno stesso.
3. Per servizi di assistenza tecnico gestionale, di cui al comma 1, sono
da intendersi: l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica,
nonché gli interventi di orientamento e di supporto alla gestione
aziendale necessari all'avviamento delle iniziative produttive.
Articolo 19
Interventi regionali per l'inserimento e la continuità lavorativa
Delle persone svantaggiate
1. Al fine di
favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta
meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della legge 381/91,
la Regione interviene, per un massimo di due anni, con un contributo,
corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati
per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro
pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
2. Sono, altresì, ammesse a fronte dei benefici di cui al comma
1, per un massimo di due anni, le cooperative sociali che abbiano assunto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi prima della
data di entrata in vigore della legge, come soci lavoratori o come lavoratori
dipendenti, persone considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 2
della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48 e che non rientrino nelle
categorie previste dall'articolo 4 della legge 381/91.
Articolo 20
Divieto di cumulo dei benefici
1. I contributi
e i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre
agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.
Articolo 21
Delibera per l'esame delle domande e la concessione dei contributi
1. Entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta Regionale, sentita la
Commissione consiliare competente e la conferenza di cui all'articolo
22, approva una delibera intesa a definire le modalità applicative
in ordine ai contributi definiti al presente titolo IV, stabilendo in
particolare:
a) Le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione
da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei
progetti di sviluppo;
b) Le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da
parte delle cooperative al fine dell'ammissione ai benefici della presente
legge;
c) Eventuali priorità per l'accoglimento delle domante.
2. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale può
successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, apportare modifiche
alla delibera.
Titolo V
Articolo 22
Conferenza regionale
della cooperazione sociale
1. L'assessore
regionale all'Assistenza convoca periodicamente, almeno una volta all'anno,
conferenze cui sono invitati:
a) Rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale, designati
dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative,
che risultino aderenti alle associazioni nazionali riconosciute;
b) Rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
c) Rappresentanti delle associazioni degli Enti locali;
d) Il direttore o un suo delegato dell'ufficio regionale del lavoro o
della massima occupazione.
2. Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o esperti,
in relazione alle problematiche affrontate e allo svolgimento dei lavori.
3. La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione sociale
con particolare riferimento:
a) Ai piani e programmi di settore;
b) All'andamento delle convenzioni;
c) Agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge.
4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta Regionale in materia
di cooperazione sociale.
Articolo 23
Pareri ai sensi del comma 5 dell'articolo 11
Del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577
1. Ai fini della
cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio, è il
Presidente della Giunta Regionale l'organo competente ad esprimere il
parere di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo
C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, aggiunto ai sensi della lettera b) dell'articolo
6 della legge n. 381/91.
Articolo 24
Norma transitoria
1. Per sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione al registro regionale
delle cooperative sociali, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge
regionale n. 48/89, produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione
all'albo regionale di cui all'articolo 2.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge le cooperative
iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della citata legge
regionale n. 48/89, inoltrano istanza al Presidente della Giunta Regionale,
per essere iscritte all'albo regionale. Nella domanda, corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione,
deve essere indicata la sezione dell'albo alla quale è richiesta
l'iscrizione.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 120 giorni dal ricevimento
della domanda, completa di tutta la documentazione, accertato il possesso
dei requisiti, decreta l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale.
Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, adotta provvedimento
motivato di diniego.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati ai medesimi destinatari
indicati al comma 3 dell'articolo 3.
Articolo 25
Norma finanziaria
1. Ai fini di
cui alla presente legge vengono istituiti appositi capitoli con la donazione
che sarà definita in sede di variazione del bilancio dell'anno
1994.
2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'applicazione della legge è stabilita dai relativi bilanci
di previsione.
Articolo 26
Abrogazione norme in contrasto
E' abrogata
la legge regionale n. 48/89 "Norme in materia di occupazione sociale".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 giugno 1994
Gian Paolo Brizio
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