|

LEGGE
REGIONALE 14 GIUGNO 1993, N. 28
Misure straordinarie
per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di
nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di
lavoro rivolti a soggetti svantaggiati.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il commissario di Governo ha posto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo I
Finalità
1. Nell'ambito
delle competenze regionali e nel rispetto della vigente normativa statale,
la Regione Piemonte interviene con misure straordinarie per favorire la
nascita di imprenditorialità individuale e collettiva, al fine
di valorizzare la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici
di cui all'articolo 3, e favorire l'inserimento occupazionale dei soggetti
di cui agli articoli 13 3 15.
Articolo 2
Obiettivi
1. Al fine di
realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte:
a) Favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati
e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese mediante
il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche
e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in processi
di crisi industriali e a cui siano applicate le norme previste in materia
della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dalle successive norme di integrazione
e modificazione;
b) Favorisce, al fine di ridurre gli squilibri esistenti nel mercato regionale
del lavoro, l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro ai
soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate, tramite
la concessione di contributi alle imprese e agli Enti pubblici economici;
c) Promuove la progettazione di azioni positive tendenti allo sviluppo
dell'occupazione femminile ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125,
della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e della legge regionale 29 ottobre
1992, n. 43;
d) Favorisce la presentazione di progetti di ricollocazione di lavoratori
e lavoratrici in cui C.I.G.S. e iscritti nelle liste di mobilità.
Titolo II
PROMOZIONE, SOSTEGNO E DIFFUSIONE DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
Capo I
Tipologia degli interventi
Articolo 3
Destinatari degli interventi
1. Possono essere
ammessi ai benefici del presente titolo, secondo le modalità indicate
negli articoli seguenti, le imprese individuali, le società di
persone o le società di capitali, le cooperative, operanti nei
settori produttivi di competenza regionale, costituite da:
a) Lavoratori e lavoratrici posti in lista di mobilità ai sensi
dell'articolo 6 della legge 223/91 e dalle successive norme di integrazione
e modificazione;
b) Emigrati e lavoratrici posti in lista di mobilità ai sensi dell'articolo
e della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni
e integrazioni.
2. Possono essere soci delle società di capitali o di persone,
delle cooperative, di cui al comma 1, i lavoratori e le lavoratrici posti
in pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 27 della legge 223/91
e successive modificazioni e integrazioni. Sono comunque fatti salvi i
criteri di non cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito
da lavoro autonomo previsti dalla normativa vigente.
3. I soggetti di cui ai commi 1, e 2, devono essere comunque residenti
in Piemonte.
4. Nel caso di società di persone o di imprese cooperative, almeno
il 60% dei soci deve essere in una delle condizioni di cui al comma 2.
5. Nel caso di società di capitali o di imprese cooperative, almeno
l'80% del capitale deve essere sottoscritto dai soggetti di cui alle lettere
a) e b) oppure al comma 2.
6. Le imprese e società devono avere sede legale, amministrativa
e prevalente attività produttiva nella Regione.
7. La composizione societaria delle imprese beneficiarie deve permanere
anche nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni
previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci eventualmente
dimissionari dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso
dei requisiti di legge e l'apporto del capitale dovrà rispettare
la percentuale prevista; in caso di inadempienza i benefici di legge saranno
revocati.
8. Sono escluse dalla applicazione del Titolo II della presente legge
le imprese relative al commercio al dettaglio e ai servizi di ristorazione
ed, in genere, di somministrazione di alimenti e bevande. Sono comunque
escluse le imprese di servizi a scarso contenuto tecnologico.
Articolo 4
Contributi
1. La Giunta Regionale, per favorire la costituzione di nuove imprese
da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, attua i seguenti interventi:
a) Concessione di contributi relativi alle spese per la predisposizione
del progetto di impresa, la costituzione dell'impresa, fino ad un importo
massimo di Lire 25 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta
ammissibile;
b) Concessione di contributi relativi alle spese per i servizi di assistenza
tecnica e gestionale nel primo anno di esercizio dell'impresa di cui all'articolo
8 fino ad un importo massimo di Lire 10 milioni e comunque non oltre il
50% della spesa ritenuta ammissibile;
c) Concessione di finanziamenti a tasso agevolato fino ad un massimo di
Lire 200 milioni, ridotto a Lire 100 milioni per le società di
capitali, e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile,
per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di macchinari,
impianti, attrezzature e automezzi; all'attivazione o adeguamento degli
impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività.
2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), sono erogati
secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la delibera
di ammissione.
3. La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma
1, lettera c), è regolata mediante convenzione con Fin Piemonte
S.p.A. cui è affidata la gestione.
4. La Giunta Regionale può effettuare, nel corso dei tre anni successivi
alla presentazione della domanda, ulteriori verifiche sullo stato di attuazione
dei progetti presentati, richiedendo alle imprese beneficiarie informazioni,
presentazione di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
5. La Giunta Regionale può disporre inoltre la cessazione e/o la
revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle imprese beneficiarie
ovvero se i contributi e i finanziamenti concessi non sono stati utilizzati
conformemente alle finalità indicate nei progetti di cui all'articolo
6 ed alle modalità fissate dalla Giunta Regionale nella delibera
di concessione, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione
di tali progetti.
Articolo 5
Fondo di garanzia
1. Al fine di
favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle imprese
di cui all'articolo 3, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare
con Finpiemonte S.p.A., entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di
garanzia.
2. Le modalità e le condizioni della partecipazione sono quelle
previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 42-C.R. 12843
del 13 novembre 1990.
Articolo 6
Modalità per la presentazione e l'esame delle domande
1. Entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale
adotta una deliberazione volta a stabilire:
a) Le modalità per la presentazione delle domande di contributo,
la documentazione da allegare alle stesse, le modificazioni che devono
essere contenute nel progetto di sviluppo;
b) Le eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali
per l'accoglimento delle domande.
2. Le imprese individuali, le società di persone o di capitale,
le cooperative, di cui all'articolo 3, per accedere ai benefici previsti
devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta Regionale.
3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre i 180 giorni
dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi fra il 1°
e il 31 gennaio, ovvero il 1° e il 31 maggio, ovvero il 1° e il
30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata da
un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti con la deliberazione
citata.
4. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovrà contenere i seguenti
elementi:
a) La descrizione dell'impresa e del suo prodotto/servizio;
b) La dimensione ed i caratteri della parte di mercato cui si rivolge;
c) Il piano operativo finanziario e produttivo;
d) Le azioni commerciali che si intende realizzare;
e) Le risorse professionali impegnate.
5. La Giunta Regionale può successivamente, entro il 30 novembre
di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.
6. La Giunta Regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito il parere del
Comitato Tecnico di cui all'articolo 7, delibera l'ammissione delle imprese
ai contributi, tenendo altresì conto di quanto stabilito nella
delibera di cui al comma 1, entro 180 giorni dalla data di scadenza per
la presentazione delle domande.
7. I termini di cui al comma 6, sono interrotti in caso di presentazione,
da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
8. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati
progetti di sviluppo, la Giunta Regionale si avvale della consulenza e
della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.
Articolo 7
Comitato Tecnico
1. E' istituito
il Comitato Tecnico.
2. Il Comitato Tecnico è costituito con delibera della Giunta Regionale,
sentita la Commissione del Consiglio Regionale competente in materia di
nomina, e dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio
Regionale ed esercita, anche dopo la scadenza le funzioni ad esso attribuite
dalla legge fino a suo rinnovo.
3. Il Comitato Tecnico è composto da:
a) Un funzionario regionale che lo presiede, designato dall'Assessore,
avente delega in materia di lavoro;
b) Un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;
c) Un esperto individuato tra il personale di E.C. BIC Piemonte S.p.A.;
d) Tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra
professionisti iscritti agli albi professionali.
4. Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza
assoluta dei suoi componenti, i pareri sono assunti con la maggioranza
dei presenti alla riunione.
5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato
Tecnico, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra
gli esperti di cui al comma 3, lettere b) e d).
6. Ai membri del Comitato Tecnico, di cui al comma 3, lettera c), sono
riconosciuti, per ogni seduta, i compendi di cui alla legge regionale
2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione
di nomina del Comitato Tecnico, sulla base dell'articolo 8 della legge
regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni. Il numero
dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente
del Comitato.
7. I membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lettera b), c), e
d), possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata
del Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta Regionale.
8. La Giunta Regionale e il Comitato Tecnico possono valersi altresì,
ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria,
della collaborazione e della consulenza degli Enti strumentali regionali,
che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo
in esame.
9. Agli oneri di funzionamento del Comitato Tecnico, si provvede ai sensi
della legge regionale 33/76. Alle spese relative alle collaborazioni di
cui al comma 6, si provvede ai sensi della legge regionale 6/88 e successive
modificazioni.
Articolo 8
Servizi di assistenza
1. La Regione
Piemonte promuove la fruizione di servizi di assistenza tecnica e gestionale
al fine di individuare occasioni di possibili iniziative imprenditoriali
e di agevolare la creazione e lo sviluppo delle nuove imprese di cui alla
presente legge.
2. A questo scopo la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare
apposite convenzioni prioritariamente con gli enti strumentali regionali
e a partecipazione regionale, con organismi, enti ed associazioni giuridicamente
riconosciute, nonché con organismi privati.
3. I servizi di assistenza tecnica e gestionale di cui al comma 1, sono
da intendersi come interventi di:
a) Orientamento e analisi di mercato per la definizione di progetto di
impresa;
b) Supporto alla gestione aziendale nei 12 mesi seguenti la costituzione
dell'impresa.
Articolo 9
Formazione
1. La Regione
Piemonte promuove attività di formazione imprenditoriale avvalendosi
del sistema regionale di formazione professionale e stipula convenzioni
con organismi pubblici e privati in possesso di esperienze specifiche
e di comprovate caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
2. Le attività di formazione di cui al comma 1, si collocano nel
piano di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio
1980, n. 8, nonché nei programmi di finanziamento comunitario a
gestione regionale e si propongono di sostenere la nascita ed il decollo
delle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge.
Articolo 10
Azioni positive per la pari opportunità
1. Nel rispetto
della vigente normativa statale e regionale, al fine di favorire le pari
opportunità nell'inserimento del mondo del lavoro, la Regione Piemonte,
nell'applicazione della presente legge, stabilisce di dare priorità
alle domande presentate da donne. Nel caso di società di persone
o cooperative per avere diritto di priorità nell'esame delle domande,
le donne devono costituire almeno l'80% della società o della cooperativa
ed essere in maggioranza nell'organo dirigente delle stesse, fatti comunque
salvi gli altri requisiti previsti all'articolo 3.
Titolo III
INCENTIVAZIONI ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO
Capo I
Avviamento al lavoro di soggetti in difficoltà occupazionale
Articolo 11
Interventi
1. Gli interventi
per la creazione di nuovi posti di lavoro si attuano mediante la concessione
di incentivi finanziari alle imprese e agli Enti pubblici economici a
titolo di compensazione per i maggiori oneri ad essi derivanti per la
professionalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 13 avviati al lavoro
dalle stesse imprese ed enti pubblici economici.
2. L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla professionalizzazione
e/o riqualificazione del soggetto avviato si attua mediante l'erogazione
di un contributo, per i primi 12 mesi di attività del soggetto
assunto, la cui entità è rapportata alla categoria di appartenenza
del soggetto da assumere secondo quanto stabilito al seguente articolo
13.
Articolo 12
Imprese ed Enti pubblici economici interessati
1. Sono ammessi
a fruire dei benefici di cui al presente Titolo III le imprese, anche
in forma cooperativa, e gli Enti pubblici economici operanti nel territorio
della Regione Piemonte, che assumono soggetti con le caratteristiche di
cui l'articolo 13 e comunque residenti in Piemonte.
2. Sono escluse le cooperative che abbiano usufruito dei benefici della
legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
fatte salve le assunzioni effettuate non sulla base del progetto di sviluppo
finanziato con detta legge.
3. Le imprese interessate non devono, inoltre, aver fatto ricorso a procedure
per l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni e per
riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione
della domanda di contributo.
Capo II
Individuazione delle categorie di soggetti interessati
Articolo 13
Lavoratori e lavoratrici interessati ed entità dei contributi
1. Per essere
ammessi a fruire degli incentivi di cui al Titolo III della presente legge,
le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono
impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
A: 1) lavoratori e lavoratrici con età superiore ai 40 anni ed
inferiore ai 50, posti in mobilità, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) lavoratori e lavoratrici di età inferiore ai 50 anni che abbiano
perso l'occupazione per riduzione o trasformazione di attività
o di lavoro e che non fruiscano dell'indennità di mobilità
prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni
ed integrazioni;
3) lavoratori e lavoratrici di età superiore ai 40 anni ed inferiore
ai 50 anni iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe di collocamento
di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
B: 1) lavoratori e lavoratrici di età superiore ai 50 anni posti
in mobilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991,
n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni;
C: 1) lavoratori e lavoratrici di età superiore ai 50 anni che
abbiano perso l'occupazione per riduzione o trasformazione di attività
o di lavoro e che non fruiscono dell'indennità di mobilità
prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni
ed integrazioni;
2) lavoratori e lavoratrici di età superiore ai 50 anni iscritti
da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui
alla legge 56/87.
2. Il contributo per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) è
pari a Lire 15 milioni se uomo e a Lire 17 milioni se donna.
Il contributo per i soggetti di cui al comma 1, lettera b) è pari
a 18 milioni se uomo e a Lire 21 milioni se donna.
Il contributo per i soggetti di cui al comma 1, lettera c) è pari
a Lire 20 milioni se uomo e a Lire 23 milioni se donna.
3. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti
entro il quarto grado e di affini del titolare dell'impresa e degli amministratori
in caso di società ed Enti pubblici economici.
4. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia
di collocamento.
Articolo 14
Estensione dei benefici
1. Ai benefici
concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), della presente
legge possono accedere anche quelle imprese o cooperative che assumano
con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, persone ex detenute
o detenuti in regime di semilibertà.
Articolo 15
Soggetti disabili
1. La Regione
concede alle imprese o agli Enti pubblici economici un contributo pari
al 100% degli oneri previdenziali e assistenziali, per un periodo di 12
mesi, per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili, residenti
in Piemonte, regolarmente iscritti in qualità di disoccupati nelle
liste di collocamento secondo la normativa vigente.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, le assunzioni devono
essere relative ad invalidi civili fisici e psichici, riconosciuti dalla
Commissione competente, la cui riduzione della capacità lavorativa
sia superiore al 46%.
3. Le assunzioni relative ai soggetti di cui ai commi precedenti devono
essere aggiuntive alle quote obbligatorie previste dalla normativa vigente.
4. Il contributo di cui al presente articolo è attribuito anche
in deroga alle percentuali obbligatorie previste dalla vigente normativa
in materia di collocamento, per l'assunzione di soggetti invalidi con
percentuale superiore ai due terzi della capacità lavorativa, ivi
compresi i soggetti con invalidità del 100% anche se con diritto
all'indennità di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della
legge 11 febbraio 1989, n. 18.
5. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti
part-time a tempo indeterminato, la stessa sarà commisurata al
monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.
Articolo 16
Ammissione ed erogazione dei contributi
1. Le imprese e gli Enti pubblici economici interessati ad usufruire degli
incentivi di cui al presente titolo presentano, prima dell'assunzione,
alla Giunta Regionale apposita domanda utilizzando il modello predisposto
dall'Amministrazione Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il modello dovrà contenere i dati analitici relativi all'impresa
o all'Ente pubblico economico e all'entità e caratteristiche dei
lavoratori e lavoratrici che si intendono assumere ed indicare le attività
e le mansioni nelle quali saranno impiegati ed i relativi processi di
riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari.
3. L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della
Giunta Regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande ammissibili
e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. Il contributo è erogato in un'unica soluzione posticipata. Nel
caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo è
ridotto in relazione alle mensilità di lavoro effettivamente prestato.
5. All'erogazione della rata di contributo si provvede con decreto del
Presidente della Giunta Regionale sulla base della documentazione comprovante
l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo
13.
6. Delle domande accolte la Giunta Regionale dà comunicazione alla
Commissione Regionale per l'Impiego, alla competente Commissione consiliare
e alla Commissione regionale pari opportunità.
7. Per le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 15 il contributo
è erogato in due soluzioni annuali posticipate.
8. La Giunta Regionale può disporre appositi controlli.
Articolo 17
Clausola sociale
1. Alle imprese
individuali, alle società di persone o alle società di capitali,
alle cooperative di cui all'articolo 3 ed ammesse ai benefici di cui al
Titolo II della presente legge, che, entro sei mesi dalla loro costituzione,
intendono assumere soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo
13, è riservata con la delibera che fissa i criteri di cui all'articolo
18, una quota specifica dell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale.
Nel caso in cui tale quota non dovesse risultare totalmente impegnata
è lasciata facoltà alla Giunta Regionale di riutilizzarla
per gli altri interventi previsti all'articolo 13.
2. La procedura per la presentazione delle domande è uguale a quella
prevista dall'articolo 16, commi 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Articolo 18
Individuazione dei criteri
1. La Giunta
Regionale approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge una deliberazione in cui sono individuate:
a) Le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale;
b) I criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione
ai diversi interventi e clausole previsti dagli articoli 11, 15 e 17.
2. La deliberazione della Giunta Regionale può essere aggiornata
di anno in anno e comunque entro il mese di marzo.
Titolo IV
NORME FINALI
Capo I
Gestione della legge
Articolo 19
Informazione ai soggetti interessati
1. La Giunta
Regionale, informata la Commissione consiliare competente e la Commissione
Regionale pari opportunità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, attiva nei confronti dei lavoratori e lavoratrici
interessati, delle associazioni di categoria e datoriali, delle organizzazioni
sindacali, adeguata informazione circa i benefici e le procedure della
stessa, i criteri di accesso e le eventuali opportunità formative,
e fornisce assistenza per la formulazione delle domande e ogni altro adempimento
previsto. L'informazione verrà garantita sul territorio regionale
utilizzando i servizi decentrati della Regione e d'intesa con L'Agenzia
Regionale per l'impiego ed i C.I.L.O.
Articolo 20
Progetti di ricollocazione
1. Anche in
attuazione di accordi nazionali e regionali stipulati tra le parti sociali,
la Regione promuove le iniziative atte a favorire l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro da parte di soggetti di cui alla presente legge.
2. A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni, con gli Enti ed
organismi pubblici e privati che operino ai sensi del comma 1, aventi
lo scopo di definire il reperimento dei posti di lavoro disponibili, le
modalità di individuazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati,
l'eventuale adeguamento del percorso normativo necessario.
Articolo 21
Struttura
1. Al fine di
raccordare gli interventi previsti dalla presente legge con le iniziative
degli Enti ed organi istituzionali operanti in materia di lavoro e finalizzare
le attività al più puntuale recupero delle fasce di lavoratori
e lavoratrici in difficoltà occupazionali è istituito, nell'ambito
dei Servizi del Settore Lavoro e Occupazione e con le procedure previste
dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, il Servizio denominato
"Rapporti con gli organi istituzionali e sostegno alle procedure
di mobilità".
Articolo 22
Modifiche alla legge regionale 28/84 e sue successive modificazioni e
integrazioni
1. All'articolo
2, comma 1., lettera a), della legge regionale 28/84 e sue successive
modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente punto:
"6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della
vigente normativa".
Articolo 23
Incompatibilità
1. I contributi
ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.
Capo II
Disposizioni finanziarie e norme transitorie
Articolo 24
Norme finanziarie per i contributi alle imprese
1. Per la concessione
dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1., lettera a) della presente
legge, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 550 milioni,
in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la
stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per l'avvio
dei progetti di impresa" e con la dotazione di Lire 550 milioni in
termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà
determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare
con apposito decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 25
Norme finanziarie per i servizi di assistenza
1. Per la concessione
dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1., lettera b) della presente
legge è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 350 milioni,
in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la
stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per i servizi
di assistenza" e con la dotazione di Lire 350 milioni in termini
di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà
determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare
con apposito decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 26
Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
1. Per l'attuazione
degli interventi previsti dall'articolo 4., comma 1., lettera c) e comma
3., della presente legge, la Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere
alla Finpiemonte S.p.A. per l'anno 1993 la somma di Lire 2 miliardi, in
termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 15950 "Fondi di riserva per le spese obbligatorie"
dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la
stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
medesimo con la denominazione "Finanziamenti a tasso agevolato alle
imprese per l'attuazione di investimenti" e con la dotazione di Lire
2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà
determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per l'anno 1993 e successivi la spesa derivante dalla gestione della
legge prevista dall'articolo 4, comma 1., lettera c) sarà determinata
dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4, comma 3., della presente
legge.
Articolo 27
Norme finanziarie per il fondo di garanzia
1. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge è
autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 250 milioni, in termini di
competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
dello stato di previsione della spesa in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Partecipazione,
tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia
per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese"
e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 250 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziar successivi al 1993, sarà
determinato con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 28
Norme finanziarie per la formazione
1. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge è
autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 250 milioni, in termini di
competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di un importo
pari a Lire 250 milioni del capitolo 15950 "Fondo di riserva per
le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per
l'anno 1993 ed iscrivendo le predette spese in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Formazione
imprenditoriale" e con la dotazione, in termini di competenza e di
cassa di Lire 250 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993, sarà
determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 29
Norme finanziarie per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro
1. Per l'attuazione
degli interventi previsti dagli articoli 12, 15 e 18 della presente legge
è autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di Lire 2 miliardi
e 400 milioni.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede
mediante:
a) Istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 1993 di appositi capitoli aventi le seguenti denominazioni
e la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco indicata:
"Contributi finanziari per l'inserimento lavorativo di soggetti in
difficoltà occupazionale" con la dotazione di Lire 2 miliardi;
"Contributi finanziari per l'inserimento lavorativo di soggetti portatori
di handicaps" con la dotazione di Lire 400 milioni;
b) Riduzione di Lire 2 miliardi e 400 milioni del capitolo 15950 "Fondi
di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1993.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare
con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Alla determinazione del fondo possono altresì concorrere eventuali
entrate provenienti dallo Stato, dalla Comunità Economica Europea,
da altri Enti, anche privati, destinati alla medesima finalità.
5. La Giunta Regionale è autorizzata con delibera a ripartire le
disponibilità esistenti sul fondo fra gli interventi di cui agli
articoli 12,15 e 18 della presente legge.
Capitolo 30
Norme finanziarie per l'attività di promozione e di informazione
1. Per gli oneri
derivanti dall'attività promozionale è autorizzata per l'anno
finanziario 1993 la spesa di Lire 50 milioni in termini di competenza
e di cassa, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15950 "Fondo
di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della
spesa per l'anno 1993, ed istituendo apposito capitolo con la denominazione
"Spese per l'attività di promozione e di informazione della
presente legge" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa
di Lire 50 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà
determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 31
Norme finanziarie per la realizzazione di progetti di ricollocazione
1. Per gli oneri
derivanti per la realizzazione di progetti di ricollocazione è
autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 200 milioni in termini di
competenza e di cassa, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo
15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato
di previsione della spesa per l'anno 1993, ed istituendo apposito capitolo
con la denominazione "Spese per la realizzazione di progetti di ricollocazione"
con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 200 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sarà
determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 32
Norme transitorie
1. Per la prima applicazione della legge dovranno essere presentate a
partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte delle deliberazioni dagli articoli 6
e 18 della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "bollettino
Ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 giugno 1993
Gian Paolo Brizio
|