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LEGGE
REGIONALE 23 MARZO 1995, N. 45
Impiego di detenuti
in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente
utili a protezione dell'ambiente
Il Consiglio Regionale
ha approvato.
Il commissario di Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge.
Articolo 1
Finalità
La Regione Piemonte,
nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale
e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze
nella materia della tutela dell'ambiente, attua, d'intesa con i competenti
organi del Ministero di Grazia e Giustizia, interventi per l'impiego di
detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno in opere
e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente, promossi d'intesa
con gli Enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri
di lavoro.
Articolo 2
Progetti
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i Comuni
e le Comunità Montane interessati ad attuare gli interventi presentano
alla Giunta Regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in
semilibertà, o ammessi al lavoro all'esterno in opere e servizi
di interesse locale a protezione dell'ambiente, favorendo in tal modo
anche il loro inserimento sociale e lavorativo.
2. La Giunta Regionale, d'intesa con l'Amministrazione Penitenziaria e
con quella Giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando
priorità a quelli presentati dai Comuni e dalle Comunità
Montane sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso
all'apposito comitato nominato con le modalità del regolamento
di attuazione previsto dall'articolo 7.
3. Ogni progetto deve contenere:
a) Le finalità socio lavorative che si intendono perseguire;
b) La descrizione delle attività e le caratteristiche professionali
richieste ai partecipanti;
c) Il numero dei soggetti che si intendono utilizzare, che non può
essere superiore a dieci
d) Le modalità, organizzative dell'attività;
e) La durata dell'attività prevista per ciascuno progetto, che
non può essere inferiore ai tre mesi né superiore a dodici
mesi;
f) Il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie
principali.
4. La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli Enti
proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida e il
controllo dell'attuazione dell'attività prevista.
Articolo 3
Impiego dei detenuti
1. I detenuti
da impiegare nei progetti sono individuati per ciascun progetto dall'Amministrazione
penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalità richieste
dall'Ente locale proponente in relazione all'attività da svolgere.
2. La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta
da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata dall'Amministrazione
penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione
assidua ed efficace a tutte le attività previste dal progetto,
eccettuato il caso di legittimo impedimento.
3. Il venir meno della condizione di detenuto per fatti sopraggiunti non
comporta la decadenza della partecipazione all'attività lavorativa
sino al termine previsto del progetto.
4. In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione
penitenziaria in materia di esecuzione della pena, l'Amministrazione penitenziaria
stessa, in qualsiasi momento può disporre la cessazione dell'attività
lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile
con le finalità del progetto.
Articolo 4
Approvazione dei progetti
1. La Giunta
Regionale con apposite deliberazioni, approva annualmente i progetti di
attività a protezione dell'ambiente presentati dagli Enti locali.
2. L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi
inerenti l'attività stessa.
Articolo 5
Regime lavorativo e modalità di finanziamento
1. Per le prestazioni lavorative dei detenuti interessati dalla legge
si applica, di norma, la regolamentazione dei cantieri di lavoro di cui
alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e successive modificazioni
ed integrazioni in quanto applicabile.
2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n.
55/1984.
3. I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2, sono
a carico dell'Amministrazione Regionale che provvede a trasferire agli
Enti locali i quattro quinti delle relative somme, come anticipazione
all'avvio del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico,
accompagnato da una relazione sull'attuazione dell'intervento. Copia della
relazione viene trasmessa dalla Giunta Regionale al Ministero della Giustizia.
4. Eventuali altri costi dei progetti sono a carico dell'Ente locale proponente
il quale favorirà la fruizione dei servizi messi a disposizione
dei propri dipendenti.
Articolo 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della legge, si provvede con l'istituzione,
nel bilancio 1995, di un nuovo capitolo di spesa avente la denominazione
"Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'impiego
di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per
lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente". La dotazione
per l'anno 1995 e per gli anni successivi è determinata dalle relative
leggi di bilancio.
Articolo 7
Regolamento di attuazione
1. Entro tre
mesi dall'approvazione della legge il Consiglio Regionale, su proposta
della Giunta Regionale, redigerà un Regolamento di attuazione,
sentiti il Tribunale di Sorveglianza, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
penitenziaria e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani A.N.C.I.
2. Nel regolamento saranno stabilite le procedure e i tempi secondo i
quali dar corso ogni anno alle attività preparatorie, contestuali
e successive agli interventi previsti dalla legge.
3. Saranno anche stabilite la composizione e le modalità di nomina
di un apposito comitato che esprima parere sulla proposta dei progetti
da finanziare annualmente da parte della Giunta Regionale.
4. Con la procedura di cui sopra il Consiglio Regionale potrà apportare
al Regolamento le modifiche che si renderanno necessarie nel quadro dei
criteri di cui alla legge.
Articolo 8
Abrogazione di norma
1. La legge
regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 marzo 1995
Gian Paolo Brizio
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Legge Regionale n. 45 del 23/03/1995
"Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno
in lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente"
Articolo 1
Soggetti
Le finalità
della Legge vengono perseguite per mezzo dell'intervento coordinato secondo
le proprie competenze, nelle fasi di ideazione, stesura, realizzazione,
controllo, valutazione dei progetti, dei seguenti soggetti:
§ Regione Piemonte
§ Enti Locali
§ Amministrazione Penitenziaria
§ Magistratura di Sorveglianza
§ Enti per la Formazione Professionale
Ai fini del reinserimento
sociale dei detenuti i soggetti sopraelencati perseguono il coinvolgimento
delle forze sociali operanti sul territorio. (Privato sociale - Centri
culturali - Volontariato, e simili)
Articolo 2
Progetti
I Comuni e le
Comunità montane interessati inviano i progetti entro il 30 settembre
di ogni anno, alla Regione Piemonte - Assessorato all'Assistenza - Servizio
Interventi Penitenziari e post-Penitenziari - C.so Stati Uniti 1 - 10128
Torino.
I progetti presentati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo
2 della legge.
Si evidenzia l'opportunità per gli Enti Locali di assicurare i
detenuti lavoratori per quanto riguarda la responsabilità civile
verso terzi.
Per la stesura dei progetti gli uffici regionali competenti provvedono
ad inviare agli Enti Locali appositi modelli da utilizzare come schemi.
Nei progetti, sono evidenziati, per quanto possibile, i soggetti pubblici
e/o i rispettivi obblighi, e sono specificate le attività lavorative
e le risorse disponibili per il tempo libero.
Per assolvere alle finalità della collaborazione tra Enti Locali
ed Istituti Penitenziari coinvolti.
I progetti devono costituire, per ogni detenuto, una tappa di un percorso
individualizzato, avviato all'interno dell'istituto e sviluppato nell'acquisizione
e nel consolidamento di una professionalità spendibile al termine
dei cantieri di lavoro.
Articolo 3
Individuazione dei detenuti
Nel quadro delle
intese di cui all'articolo 1 della legge e in riferimento al punto F9
del Protocollo d'intesa stipulato in data 4/12/1992 tra Ministero della
Giustizia e Regione Piemonte, la Direzione di ciascun Istituto Penitenziario
interessato a un progetto individua, anche in collaborazione con i docenti
della Formazione professionale e della Scuola, i detenuti in possesso
dei requisiti giuridici, professionali e individuali richiesti per la
partecipazione al progetto stesso ed espleta tutte le procedure relative
alla concessione dei benefici mettendo in grado il Tribunale di Sorveglianza
di valutare la posizione del detenuto e la possibilità di accedere
al percorso progettuale previsto.
Tali attività sono compiute in tempo utile per poter dare inizio
ai Lavori nei cantieri entro i termini concordati con gli Enti Locali
competenti.
Ciascuna Direzione provvede a formare un elenco di soggetti avviabili
al lavoro al quale si possa attingere in caso di necessità di sostituzione
di uno dei detenuti partecipanti al progetto.
L'operatore dell'A. P. che abbia seguito l'inserimento lavorativo e sociale
dei detenuti partecipanti al progetto, collabora con i funzionari responsabili
dell'Ente Locale alla stesura della relazione conclusiva.
Ciascun detenuto avviato al lavoro sottoscrive un documento, stilato dall'Ente
Locale responsabile, nel quale sono elencati i diritti e i doveri derivanti
dalla partecipazione al progetto.
Anche in questo caso, gli uffici competenti della Regione forniscono un
facsimile cui l'Ente Locale fa riferimento.
Articolo 4
Approvazione dei progetti
Entro il 30
novembre di ogni anno la Giunta Regionale approva i progetti da finanziare
per l'anno in corso, sentito il parere dell'apposito Comitato.
Articolo 5
Relazione e documentazione all'esito del progetto
L'Ente Locale
invia alla Regione Piemonte, insieme al rendiconto economico al termine
del progetto, una dettagliata relazione, secondo la modulistica preparata
dagli uffici regionali competenti, in modo da consentire una valutazione
dei risultati del progetto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche
della professionalità acquisita dai detenuti e dalla loro capacità
di inserimento sociale nella vita della comunità.
La relazione e il rendiconto devono pervenire alla Regione Piemonte entro
tre mesi dalla data di conclusione del progetto.
La mancata presentazione della documentazione sopra citata nei termini
stabiliti può essere valutata negativamente dal competente Comitato,
nel momento della formulazione del parere in ordine a successivi progetti
presentati dall'Ente Locale in questione.
Articolo 6
Modifica del progetto
Qualora nel
corso della realizzazione di un progetto uno o più detenuti cessino
l'attività lavorativa, l'Ente Locale, verificata l'impossibilità
di sostituirli con altri individuati dall'Amministrazione Penitenziaria,
può condurre a termine i lavori previsti, prolungando il periodo
di permanenza dei restanti detenuti ammessi al progetto, fino alla realizzazione
dell'attività intrapresa, superando, nel caso di specie, i tempi
originariamente approvati dalla deliberazione della Giunta Regionale.
Il progetto non deve, comunque, superare i 12 mesi, la spesa deve essere
contenuta entro quella deliberata e il numero dei detenuti lavoratori
non potrà essere inferiore alla metà di quelli autorizzati,
e comunque non inferiore a due.
Della modifica apportata al progetto deve essere data tempestiva comunicazione
alla Giunta Regionale.
Articolo 7
Comitato per la valutazione dei progetti
Con decreto
del Presidente della Giunta Regionale viene costituito un Comitato incaricato
di valutare i progetti di cui all'articolo 2. Esso è composto come
segue:
§ 1 rappresentante designato dall'Amministrazione Penitenziaria
§ 1 rappresentante designato dalla Magistratura di Sorveglianza
§ 1 rappresentante designato dall'A.N.C.I.
§ 1 rappresentante designato dal Centro di Formazione Professionale
Piemontese
§ 1 responsabile del Servizio Interventi Penitenziari e post-penitenziari
dell'Assessorato all'Assistenza della Regione Piemonte
§ 1 funzionario dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte
§ 1 funzionario dell'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte
Il Comitato può,
talora lo ritenga necessario, avvalersi della collaborazione di esperti.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rinominati
più di una volta.
Essi hanno diritto al gettone di presenza ai sensi della L. R. 33/76.
Il Comitato all'esito della valutazione, esprime parere alla Giunta sui
progetti presentati.
Le funzioni di segreteria del Comitato vengono svolte dal Servizio Interventi
Penitenziari e post-penitenziari dell'Assessorato all'Assistenza della
Regione Piemonte.
Articolo 8
Criteri per la valutazione dei progetti
Il Comitato,
nella valutazione dei progetti, tiene conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
1) - modalità e grado di integrazione tra le diverse Istituzioni
coinvolte;
2) - descrizione analitica delle fasi di attuazione
3) - collegamento delle attività di cantiere con la formazione
professionale;
4) - progettazione di attività di buon livello professionale;
5) - utilità del progetto per la comunità;
6) - inserimento dei detenuti lavoratori in gruppi di lavoratori non detenuti;
7) - progettazione di attività per il tempo libero
8) - progettazione di attività di sensibilizzazione;
9) - previsione e agevolazione delle condizioni per l'inserimento lavorativo
al termine del cantiere.
Nel caso in cui lo stanziamento annuale non consenta il finanziamento
lavorativo di tutti i progetti valutati positivamente, la Giunta Regionale
accorda la priorità a quelli che meglio rispondono alle seguenti
finalità:
§ Previsione e agevolazione delle condizioni per l'inserimento lavorativo
al termine del cantiere.
§ Progettazione di momenti di socializzazione.
Articolo 9
Norma transitoria
Per l'anno 1995,
considerati i tempi necessari all'inizio del regolare funzionamento della
nuova Giunta Regionale e del nuovo Consiglio Regionale, il termine per
l'invio dei progetti da parte dei Comuni e Comunità Montane interessati
è fissato per il giorno 2 novembre 1995.
I progetti da finanziare verranno approvati dalla Giunta Regionale entro
il 31 dicembre 1995.
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