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LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, N. 45

Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il commissario di Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
La seguente legge.


Articolo 1
Finalità

La Regione Piemonte, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela dell'ambiente, attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, interventi per l'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente, promossi d'intesa con gli Enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.

Articolo 2
Progetti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunità Montane interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta Regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semilibertà, o ammessi al lavoro all'esterno in opere e servizi di interesse locale a protezione dell'ambiente, favorendo in tal modo anche il loro inserimento sociale e lavorativo.
2. La Giunta Regionale, d'intesa con l'Amministrazione Penitenziaria e con quella Giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorità a quelli presentati dai Comuni e dalle Comunità Montane sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso all'apposito comitato nominato con le modalità del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 7.
3. Ogni progetto deve contenere:
a) Le finalità socio lavorative che si intendono perseguire;
b) La descrizione delle attività e le caratteristiche professionali richieste ai partecipanti;
c) Il numero dei soggetti che si intendono utilizzare, che non può essere superiore a dieci
d) Le modalità, organizzative dell'attività;
e) La durata dell'attività prevista per ciascuno progetto, che non può essere inferiore ai tre mesi né superiore a dodici mesi;
f) Il preventivo finanziario con indicazione dei costi ripartiti per categorie principali.
4. La responsabilità della gestione dei progetti fa capo agli Enti proponenti che dovranno incaricare personale proprio per la guida e il controllo dell'attuazione dell'attività prevista.


Articolo 3
Impiego dei detenuti

1. I detenuti da impiegare nei progetti sono individuati per ciascun progetto dall'Amministrazione penitenziaria, tenendo conto delle eventuali professionalità richieste dall'Ente locale proponente in relazione all'attività da svolgere.
2. La partecipazione di ciascun detenuto al progetto deve essere preceduta da una dichiarazione di consenso dell'interessato, rilasciata dall'Amministrazione penitenziaria. Tale dichiarazione comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a tutte le attività previste dal progetto, eccettuato il caso di legittimo impedimento.
3. Il venir meno della condizione di detenuto per fatti sopraggiunti non comporta la decadenza della partecipazione all'attività lavorativa sino al termine previsto del progetto.
4. In considerazione delle specifiche attribuzioni legislative dell'Amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione della pena, l'Amministrazione penitenziaria stessa, in qualsiasi momento può disporre la cessazione dell'attività lavorativa qualora il detenuto abbia manifestato una condotta incompatibile con le finalità del progetto.


Articolo 4
Approvazione dei progetti

1. La Giunta Regionale con apposite deliberazioni, approva annualmente i progetti di attività a protezione dell'ambiente presentati dagli Enti locali.
2. L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti l'attività stessa.


Articolo 5
Regime lavorativo e modalità di finanziamento

1. Per le prestazioni lavorative dei detenuti interessati dalla legge si applica, di norma, la regolamentazione dei cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.
2. Per quanto concerne il trattamento assicurativo e assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 55/1984.
3. I costi relativi alla manodopera e agli oneri di cui al comma 2, sono a carico dell'Amministrazione Regionale che provvede a trasferire agli Enti locali i quattro quinti delle relative somme, come anticipazione all'avvio del progetto, su presentazione del relativo rendiconto economico, accompagnato da una relazione sull'attuazione dell'intervento. Copia della relazione viene trasmessa dalla Giunta Regionale al Ministero della Giustizia.
4. Eventuali altri costi dei progetti sono a carico dell'Ente locale proponente il quale favorirà la fruizione dei servizi messi a disposizione dei propri dipendenti.


Articolo 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, si provvede con l'istituzione, nel bilancio 1995, di un nuovo capitolo di spesa avente la denominazione "Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente". La dotazione per l'anno 1995 e per gli anni successivi è determinata dalle relative leggi di bilancio.


Articolo 7
Regolamento di attuazione

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, redigerà un Regolamento di attuazione, sentiti il Tribunale di Sorveglianza, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani A.N.C.I.
2. Nel regolamento saranno stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attività preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge.
3. Saranno anche stabilite la composizione e le modalità di nomina di un apposito comitato che esprima parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente da parte della Giunta Regionale.
4. Con la procedura di cui sopra il Consiglio Regionale potrà apportare al Regolamento le modifiche che si renderanno necessarie nel quadro dei criteri di cui alla legge.


Articolo 8
Abrogazione di norma

1. La legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.


Data a Torino, addì 23 marzo 1995
Gian Paolo Brizio


REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Legge Regionale n. 45 del 23/03/1995


"Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno in lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente"

Articolo 1
Soggetti

Le finalità della Legge vengono perseguite per mezzo dell'intervento coordinato secondo le proprie competenze, nelle fasi di ideazione, stesura, realizzazione, controllo, valutazione dei progetti, dei seguenti soggetti:

§ Regione Piemonte
§ Enti Locali
§ Amministrazione Penitenziaria
§ Magistratura di Sorveglianza
§ Enti per la Formazione Professionale

Ai fini del reinserimento sociale dei detenuti i soggetti sopraelencati perseguono il coinvolgimento delle forze sociali operanti sul territorio. (Privato sociale - Centri culturali - Volontariato, e simili)

Articolo 2
Progetti

I Comuni e le Comunità montane interessati inviano i progetti entro il 30 settembre di ogni anno, alla Regione Piemonte - Assessorato all'Assistenza - Servizio Interventi Penitenziari e post-Penitenziari - C.so Stati Uniti 1 - 10128 Torino.
I progetti presentati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 della legge.
Si evidenzia l'opportunità per gli Enti Locali di assicurare i detenuti lavoratori per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi.
Per la stesura dei progetti gli uffici regionali competenti provvedono ad inviare agli Enti Locali appositi modelli da utilizzare come schemi.
Nei progetti, sono evidenziati, per quanto possibile, i soggetti pubblici e/o i rispettivi obblighi, e sono specificate le attività lavorative e le risorse disponibili per il tempo libero.
Per assolvere alle finalità della collaborazione tra Enti Locali ed Istituti Penitenziari coinvolti.
I progetti devono costituire, per ogni detenuto, una tappa di un percorso individualizzato, avviato all'interno dell'istituto e sviluppato nell'acquisizione e nel consolidamento di una professionalità spendibile al termine dei cantieri di lavoro.


Articolo 3
Individuazione dei detenuti

Nel quadro delle intese di cui all'articolo 1 della legge e in riferimento al punto F9 del Protocollo d'intesa stipulato in data 4/12/1992 tra Ministero della Giustizia e Regione Piemonte, la Direzione di ciascun Istituto Penitenziario interessato a un progetto individua, anche in collaborazione con i docenti della Formazione professionale e della Scuola, i detenuti in possesso dei requisiti giuridici, professionali e individuali richiesti per la partecipazione al progetto stesso ed espleta tutte le procedure relative alla concessione dei benefici mettendo in grado il Tribunale di Sorveglianza di valutare la posizione del detenuto e la possibilità di accedere al percorso progettuale previsto.
Tali attività sono compiute in tempo utile per poter dare inizio ai Lavori nei cantieri entro i termini concordati con gli Enti Locali competenti.
Ciascuna Direzione provvede a formare un elenco di soggetti avviabili al lavoro al quale si possa attingere in caso di necessità di sostituzione di uno dei detenuti partecipanti al progetto.
L'operatore dell'A. P. che abbia seguito l'inserimento lavorativo e sociale dei detenuti partecipanti al progetto, collabora con i funzionari responsabili dell'Ente Locale alla stesura della relazione conclusiva.
Ciascun detenuto avviato al lavoro sottoscrive un documento, stilato dall'Ente Locale responsabile, nel quale sono elencati i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione al progetto.
Anche in questo caso, gli uffici competenti della Regione forniscono un facsimile cui l'Ente Locale fa riferimento.


Articolo 4
Approvazione dei progetti

Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Regionale approva i progetti da finanziare per l'anno in corso, sentito il parere dell'apposito Comitato.


Articolo 5
Relazione e documentazione all'esito del progetto

L'Ente Locale invia alla Regione Piemonte, insieme al rendiconto economico al termine del progetto, una dettagliata relazione, secondo la modulistica preparata dagli uffici regionali competenti, in modo da consentire una valutazione dei risultati del progetto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche della professionalità acquisita dai detenuti e dalla loro capacità di inserimento sociale nella vita della comunità.
La relazione e il rendiconto devono pervenire alla Regione Piemonte entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto.
La mancata presentazione della documentazione sopra citata nei termini stabiliti può essere valutata negativamente dal competente Comitato, nel momento della formulazione del parere in ordine a successivi progetti presentati dall'Ente Locale in questione.

Articolo 6
Modifica del progetto

Qualora nel corso della realizzazione di un progetto uno o più detenuti cessino l'attività lavorativa, l'Ente Locale, verificata l'impossibilità di sostituirli con altri individuati dall'Amministrazione Penitenziaria, può condurre a termine i lavori previsti, prolungando il periodo di permanenza dei restanti detenuti ammessi al progetto, fino alla realizzazione dell'attività intrapresa, superando, nel caso di specie, i tempi originariamente approvati dalla deliberazione della Giunta Regionale.
Il progetto non deve, comunque, superare i 12 mesi, la spesa deve essere contenuta entro quella deliberata e il numero dei detenuti lavoratori non potrà essere inferiore alla metà di quelli autorizzati, e comunque non inferiore a due.
Della modifica apportata al progetto deve essere data tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale.


Articolo 7
Comitato per la valutazione dei progetti

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale viene costituito un Comitato incaricato di valutare i progetti di cui all'articolo 2. Esso è composto come segue:

§ 1 rappresentante designato dall'Amministrazione Penitenziaria
§ 1 rappresentante designato dalla Magistratura di Sorveglianza
§ 1 rappresentante designato dall'A.N.C.I.
§ 1 rappresentante designato dal Centro di Formazione Professionale Piemontese
§ 1 responsabile del Servizio Interventi Penitenziari e post-penitenziari dell'Assessorato all'Assistenza della Regione Piemonte
§ 1 funzionario dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte
§ 1 funzionario dell'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte

Il Comitato può, talora lo ritenga necessario, avvalersi della collaborazione di esperti.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rinominati più di una volta.
Essi hanno diritto al gettone di presenza ai sensi della L. R. 33/76.
Il Comitato all'esito della valutazione, esprime parere alla Giunta sui progetti presentati.
Le funzioni di segreteria del Comitato vengono svolte dal Servizio Interventi Penitenziari e post-penitenziari dell'Assessorato all'Assistenza della Regione Piemonte.


Articolo 8
Criteri per la valutazione dei progetti

Il Comitato, nella valutazione dei progetti, tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

1) - modalità e grado di integrazione tra le diverse Istituzioni coinvolte;
2) - descrizione analitica delle fasi di attuazione
3) - collegamento delle attività di cantiere con la formazione professionale;
4) - progettazione di attività di buon livello professionale;
5) - utilità del progetto per la comunità;
6) - inserimento dei detenuti lavoratori in gruppi di lavoratori non detenuti;
7) - progettazione di attività per il tempo libero
8) - progettazione di attività di sensibilizzazione;
9) - previsione e agevolazione delle condizioni per l'inserimento lavorativo al termine del cantiere.

Nel caso in cui lo stanziamento annuale non consenta il finanziamento lavorativo di tutti i progetti valutati positivamente, la Giunta Regionale accorda la priorità a quelli che meglio rispondono alle seguenti finalità:

§ Previsione e agevolazione delle condizioni per l'inserimento lavorativo al termine del cantiere.
§ Progettazione di momenti di socializzazione.


Articolo 9
Norma transitoria

Per l'anno 1995, considerati i tempi necessari all'inizio del regolare funzionamento della nuova Giunta Regionale e del nuovo Consiglio Regionale, il termine per l'invio dei progetti da parte dei Comuni e Comunità Montane interessati è fissato per il giorno 2 novembre 1995.
I progetti da finanziare verranno approvati dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 1995.

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