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Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti 1.
1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.
381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «
si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in attività lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis,
47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati
dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.» sono sostituite dalle
seguenti: « si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche
giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari,
i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione
e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.». 2. 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. 3. 1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. 4. 1. Le modalità ed entità delle agevolazione e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte dei competenti Commissioni parlamentari. 5.
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(3). 6.
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato
nel limite massimo 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire
4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia,
e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
NOTE (1) Pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 luglio 2000, n. 162. |
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