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Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ritenuta la necessità di procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilità della pubblica amministrazione, nonché delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento. Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000. Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere, ravvisandosi l'opportunità di una specifica norma regolamentare in tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacché tale ultima disposizione rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000. Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. Emana il seguente regolamento:
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PARTE I Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo I PRINCIPI DIRETTIVI Art.
1. 1. Il
trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà
consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi
umani, culturali e professionali.
Art.
2 1. L'ordine
e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza
che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità
del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto
assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi
del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.
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Art.
3 1. Alla
direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale
è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.
Art.
4 1. Alle
attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio
sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive
competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario
devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni
umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione.
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Art.
7 1. I
servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
Art.
8 1. Gli
oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati
con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in
tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.
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Art.
9 1. Gli
oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e
di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'Amministrazione
è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati,
con specifico riferimento alla loro qualità, in tabelle, distinte
per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.
Art.
10 1. Il
regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati
possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà
e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono
usarsi.
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Art.
11 1. Ai
detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.
Art.
12 1. La
rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma
dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.
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Art.
13 1. Negli
istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo
di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore,
sono attrezzate più cucine.
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Art.
14 1. Il
regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati
dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso,
l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento
delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive.
Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche
conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il
possesso di denaro.
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Art.
15 1. La
cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono
vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.
Art.
16 1. Gli
spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo
10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività
trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative
e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.
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Art.
17 1. I
detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo
le disposizioni della vigente normativa.
Art.
18 1. È
fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma
di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio
sanitario nazionale.
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Art.
19 1. Le
gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia
e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere
preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.
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Capo III INGRESSO IN ISTITUTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. Le
direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate
nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e quelle
che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione
ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.
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Art.
23 1. La
direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso
dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo
delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà
prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità
di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è
sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.
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Art.24 1. Nel
registro previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del
codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre
1989, n. 334, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate,
devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative
ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa
di trasferimento o di transito.
Art.
25 1. Presso
ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del
circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati
ne possano prendere visione.
Art.
26 1. Per
ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la
cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà.
La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita
nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è
dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
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Art.
27 1. L'osservazione
scientifica della personalità è diretta all'accertamento
dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico
psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio
all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione
si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici,
psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo
in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità
ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari
acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione
sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle
conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili
azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento
dovuto alla persona offesa.
Art.
28 1. L'osservazione
scientifica della personalità è espletata, di regola, presso
gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
Art.
29 1. Il
programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al
terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati
nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.
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Art.
30 1. I
condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della
misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato
all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti,
situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non
sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità
di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa
categoria situato in località prossima.
Art.
31 1. Gli
istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati
e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo
14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno
suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.
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Art.
32 1. I
detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari
cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni,
sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole
adottare le suddette cautele.
Art.
33 1. Il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa,
o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione
dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione
a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato
ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore
dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinché
esprima parere nel termine di dieci giorni.
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Art.
34 1. Il
reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime
di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore
dell'istituto, è iscritto nel registro previsto dall'articolo 123
del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 ed è trasmesso al più tardi entro
il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza,
al quale è altresì trasmessa copia della cartella personale
dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di
sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione è
fatta con il mezzo più rapido.
Art.
35 1. Nell'esecuzione
delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini
stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche
e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità
di contatto con le autorità consolari del loro Paese.
Art.
36 1. L'Amministrazione
penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo
16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalità trattamentali
indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione
degli istituti. a) gli
orari di apertura e di chiusura degli istituti; 3. Il
regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra
indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.
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Art.
37 1. I
colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo
la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore
dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi
sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.
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Art.
38 1. I
detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza
epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione
di fax.
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Art.
39 1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze. 2. I
condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto
alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché
ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti
e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì,
essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari
o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto
dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo
4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi
previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore
a due al mese.
Art.40 1. Ai
detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio
personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche
nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri
e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio.
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Art.
41 1. Il
Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero
della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica
istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla
scolarità obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore.
L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione
si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i ministeri
predetti.
Art.
42 1. Le
direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a
corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione
detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro.
A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono
svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni
pratiche, all'esterno degli istituti.
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Art.
43 1. I
corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità
obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su
richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal ministero della pubblica
istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto
livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali
succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo
di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza
di almeno una delle succursali predette in ogni regione.
Art.
44 1. I
detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari
o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono
agevolati per il compimento degli studi.
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Art.
45 Per la
frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un
sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.
Art.
46 1. Il
detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale,
o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri
sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.
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Art.47 1. Le
lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto,
possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti secondo
le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo
possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e,
in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in
comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono
definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione,
eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già
esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito
all'impresa delle spese sostenute per lo svolgimento della attività
produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali
lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle
imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla
direzione dell'istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto
delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni
per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata dalla
direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento
degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
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Art.
48 1. L'ammissione
dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta
dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità
nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento
sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto
comma dell'articolo 21 della legge.
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Art.
49 1. Nella
determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e
degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto
comma dell'articolo 20 della legge.
Art.
50 1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.
1. Le
attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori
delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi
particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi
ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.
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Art.
52 1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle modalità e condizioni di cui all'articolo 51.
Art.
53 1. L'esclusione dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell' adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.
Art.54 1. I
datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà
sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al
netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali
assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro
devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
Art.55 1. I
detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto
la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto
agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.
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Art.
56 1. Il
prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese
di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3),
dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano
in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.
Art.
57 1. Il
peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato
e fondo disponibile.
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Art.
58 1. I
detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro
confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza
dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente
articolo.
Art.
59 1. I
programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono
articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate.
Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la
partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.
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Art.
60 1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.
Art.61 1. La
predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei
detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra
i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio
sociale. a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.
Art.
62 1. Immediatamente
dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza
dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato
viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar
notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso
positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico.
Della dichiarazione è redatto processo verbale.
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Art.
63 1. In
caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto
o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione
a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e
spese dell'Amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità
più opportune.
Art.
64 1. I
permessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge
sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni,
oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o
l'internato deve recarsi.
Art.
65 1. Il
direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione
del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente
tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere
motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del
condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai
risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata
e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della
pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.
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Capo IV REGIME PENITENZIARIO
1. In
ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca
o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge,
del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle
altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli
internati, alla disciplina e al trattamento.
Art.
70 1. I
detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano
la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono
tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari
e di coloro che visitano l'istituto.
Art.
71 1. A
singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a
collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto possono
essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione
nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e
sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro
in comune.
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Art.
72 1. In
caso di danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione, la direzione
svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare
il responsabile valutandone la colpa.
Art.
73 1. L'isolamento
continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi
di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze,
in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento,
speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo
moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato
contagioso.
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Art.
74 1. Le
operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono
effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza
di un appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore a quella di
vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello
che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
Art.
75 1. Il
magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto
devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati
di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire
con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente
frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali
dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo
la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi
per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami
orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore
regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due
autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito
degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro
le udienze effettuate.
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Art.
76 Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare
impegno nello svolgimento del lavoro; I comportamenti suindicati sono ricompensati con: a) encomio; 3. La
ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore,
quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal
consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.
Art.
77 1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1) negligenza
nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2. Le
sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle
infrazioni sopra elencate.
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Art.
78 1. In
caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire
danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di
disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la
sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre,
in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato,
che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle
attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa
della convocazione del consiglio di disciplina.
Art.
79 1. Il
giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere
sospeso allorché, per lo stesso fatto, vi è informativa
di reato alla autorità giudiziaria.
Art.
80 1. L'esecuzione
delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine
di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà
dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto
commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata
e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.
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Art.
81 1. Allorché
un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza
che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando
in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al
direttore per via gerarchica.
Art.
82 1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
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Art.
83 1. Nei
trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza
si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati
in ordine alla destinazione. a) generi
alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze
del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro
per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata
con decreto del Ministro della giustizia; 5. Il
capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti
a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene,
a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di
quanto da lui consegnato. a) i
detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali,
particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale
o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per la ammissione
a misure alternative:
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Art.
84 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art.
85 1. Il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti
tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati
dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato
sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati
per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta
della autorità giudiziaria che procede.
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Art.
86 1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Art.
87 1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.
Art.
88 1. Nel
periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi
prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare
programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici
connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a
cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata
a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare
le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo
gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza,
salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.
Art.
89 1. La
dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della
competente autorità giudiziaria.
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Art.
90 1. In
caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà
immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura
della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del
personale dipendente, le prime ricerche.
Art.
91 1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.
Art.
92 1. Nel
caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le
constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.
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Capo VI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E ALTRI PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA Art.
96 1. L'istanza
di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto
è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette
al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione
al luogo di detenzione unitamente a copia della cartella personale. Il
direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio
di disciplina. a) i
dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e,
se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati
necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico
ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro
della procedura esecutiva: 5. Il
controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 47 della
legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato
secondo le modalità precisate all'articolo 118.
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Art.
97 1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza è trasmessa senza ritardo: a) all'ufficio
di sorveglianza competente per la prova, 2. Il
direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di
sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di
sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate
ragioni del ritardo. a) al
tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; 4. Dalla
data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni
ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato
che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di
accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico
ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione
della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio
di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo
anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte
con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente ai
sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale, emette
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
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Art.
98 1. Se
sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato
di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis
della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene
la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo
96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio
sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria,
oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire,
contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento
dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello
che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è
direttamente ed immediatamente eseguibile.
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Art.
99 1. Qualora
il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento
in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n.309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è
stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto,
il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero
competente per l'esecuzione.
Art.
100 1. La
detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato
il provvedimento esecutivo che la dispone.
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Art.
101 1. L'ordinanza
di ammissione alla semilibertà, immediatamente esecutiva, salva
la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo
666 del codice procedura penale, è inviata, in copia, dalla cancelleria
del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni
dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.
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Art.
102 1. Al
condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in
ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla
direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle
quali far fronte nel corso della licenza stessa.
Art.
103 1. Per
l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio
previsto dall'articolo 54 della legge; si applicano le disposizioni del
comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili.
Art.
104 1. Il
direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda
o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della
cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità,
se già espletata.
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Art.
105 1. Copia
dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato
dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio
sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità
precisate dall'articolo118 nei limiti del regime proprio della misura.
Art.
106 1. Ai
fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento,
il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta
del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche
delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare
riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è
stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta
in libertà.
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TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA Capo I ISTITUTI PENITENZIARI Art.
110 1. Alle
case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo
61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena
della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo
pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi
di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla
osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto
sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.
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Art.
111 1. Alla
direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto
dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli
istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o
minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo
tecnico sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è
assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con
riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.
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Art.
112 1. L'accertamento
delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206,
212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del
codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente
regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto
o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità
giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati,
dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel
medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza
di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.
Art.
113 1. Nel rispetto della normativa vigente l'Amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.
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Art.
114 1. L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art.
115 1. In
ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti
differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività
complessiva soddisfi il principio di territorialità dell'esecuzione
penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.
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PARTE II Cassa delle ammende TITOLO I AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLE CASSE DELLE AMMENDE Art.
121 1. Sono
organi della Cassa delle ammende: a) il
presidente; 2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente.
1. Il
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato,
assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la
rappresentanza legale. a) presiede
il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 123;
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Art.
123 1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto: a) dal
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato,
con funzioni di presidente; 2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni: a) il
consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via
ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne
presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno
due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare; 3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) entro
il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della
Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di
bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità
della Cassa;
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TITOLO II AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Art.
125 1. La
dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal
conto depositi e dal conto patrimoniale.
Art.
126 1. Salvo
quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono
essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni
ed imputate al codice tributo "1AET". I concessionari del servizio
delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie
provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria
centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa
depositi e prestiti - gestione principale" a favore della Cassa delle
ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza
di entrata.
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Art.
127 1. Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da: a) beni
mobili ed immobili in proprietà;
Art.
128 1. Le
entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed
entrate in conto capitale. a) dalle
rendite patrimoniali; Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi
per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
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PARTE III Disposizioni finali e transitorie Art.
131 1. Il
provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti
dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
Art.
132 1. Il
provveditorato regionale compila, per ogni distretto di corte d'appello,
un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri
di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività
di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'articolo
80 della legge.
Art.
133 1. Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio sociale per adulti sono esercitate rispettivamente dal direttore dell'ufficio per la giustizia minorile e dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni territorialmente competenti.
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Art.
134 1. Entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano
annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni,
ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi
di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di
bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici
di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidè,
là dove non ne siano dotati.
Art.
135 1. Entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13 devono essere realizzati
negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni,
secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili
dalle disponibilità di bilancio.
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Art.136 1. Il
regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431, e successive modificazioni
e integrazioni, è abrogato. Dato a Roma, addì 30 giugno 2000 CIAMPI
AMATO,
Presidente del Consiglio dei Ministri
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