|
Art.
63
Comunicazione di infermità e di decessi
1.
In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di
un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà
immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente
da lui indicata, a cura e spese dell'Amministrazione con il mezzo più
rapido e le modalità più opportune.
2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità
o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra
persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne
immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.
3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata
comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.
Art.
64
Permessi
1.
I permessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della
legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque
giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto
o l'internato deve recarsi.
2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni
ed è in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve
o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso,
avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del
reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.
3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalità
del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorità
giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni.
4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può esser
disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto
penitenziario.
5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria.
Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate
le modalità.
6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo
diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con
la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento
alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento
è comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della
legge.
Art.
65
Permessi premio
1.
Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato
di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale
contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio
parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta
del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti,
ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità
espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla
durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora
da scontare.
2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza
stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra,
al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni
eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili,
a mezzo degli organi di polizia.
3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati
dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari
l'Amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli
da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari,
designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio
sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali
territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per
gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.
5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso
da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza
ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro
di servizio sociale territorialmente competenti, affinché, di
concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare
gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 6,
riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio
sociale competenti.
6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può
rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente
competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata
nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare le proprie
esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per
dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive
competenze istituzionali.
Art.
66
Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza
1.
Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli
articoli 64 e 65 il direttore dell'istituto presso il quale l'interessato
si trova dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia
nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere
fruito.
Art.
67
Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
1.
Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze
previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge sono disciplinate
dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità
di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio
sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.
2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze previste
dagli articoli 12, 20 e 27 della legge durano in carica quattro mesi.
Art.
68
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
1.
La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità
esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati
cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previste
dall'articolo 17 della legge.
2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti
alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno
dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con
il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità
della loro esecuzione.
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto,
stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento
dei compiti.
4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai commi
precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari.
A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti secondo
le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali
collaborano.
5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole
all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al
magistrato di sorveglianza il venire meno del proprio parere favorevole,
per i provvedimenti conseguenti, disponendo eventualmente, con provvedimento
motivato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.
6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti
idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione
dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra
loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento
sociale dei condannati e degli internati e le possibili forme di essa.
Capo
IV
REGIME
PENITENZIARIO
Art.
69
Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita
penitenziaria
1.
In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca
o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge,
del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle
altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli
internati, alla disciplina e al trattamento.
2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato
un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione
del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L'estratto
suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti
e internati stranieri.
3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma
1 è data notizia ai detenuti e agli internati.
4. L'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme
e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere
ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.
Art.
70
Norme di comportamento
1.
I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che
regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale;
devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari
e di coloro che visitano l'istituto.
2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere
un comportamento corretto.
3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti
e gli internati deve essere usato il "lei".
Art.
71
Compiti di animazione e di assistenza
1.
A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini
a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto
possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti
di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale,
ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività
di lavoro in comune.
2. Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione
del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio
di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto
per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti
o internati.
Art.
72
Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'Amministrazione o di
terzi
1.
In caso di danni a cose mobili o immobili dell'Amministrazione, la direzione
svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare
il responsabile valutandone la colpa.
2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la
direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo
al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare
anche pagamenti rateali.
3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio
disponibile.
4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati,
la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.
5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante
nell'eventuale procedimento disciplinare.
Art.
73
Isolamento
1.
L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal
medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo
le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico.
Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale
all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare
non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione
dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria,
a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da
arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina.
Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche
di cui all'articolo 6 della legge.
3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività
in comune di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.
4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non
esclude l'ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché
di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed
alle funzioni religiose.
5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità
di acqua.
6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che
sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti,
salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.
7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere
oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri
nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico sia di un componente
del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa
ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per
casi diversi da quelli previsti per legge.
Art.
74
Perquisizioni
1.
Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge
sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla
presenza di un appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore
a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione
e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto
da perquisire.
2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile
compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono
essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché
delle cose di appartenenza degli stessi.
4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella
prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.
5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario
l'ordine del direttore.
6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può
avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente
alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto
ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981,
n. 121.
7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa
alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando
i motivi che hanno determinato l'urgenza.
Art.
75
Istanze e reclami
1.
Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore
dell'istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti
e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò
deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere
particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con
frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando
anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente
ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze
o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza
e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato
a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i
rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore
annota in apposito registro le udienze effettuate.
2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente
per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate
nell'articolo 35 della legge.
3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà
di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente
alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata".
Se il mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione.
4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione
penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto
o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto,
dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il
mancato accoglimento.
Art.
76
Ricompense
Le
ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli
internati che si sono distinti per:
a)
particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento
professionale;
c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle
attività culturali, ricreative sportive;
d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire
aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti
di difficoltà di fronte a loro problemi personali;
e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita
dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;
f) atti meritori di valore civile.
I
comportamenti suindicati sono ricompensati con:
a)
encomio;
b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47,
47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, sempre che ne ricorrano i presupposti;
c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata
della misura di sicurezza.
3.
La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal
direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono
concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.
4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da
concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonché
della condotta abituale del soggetto.
5. Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione
all'autorità giudiziaria che procede.
Art.
77
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati
che si siano resi responsabili di:
1)
negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati
nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati
alla custodia del detenuto o dell'internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari
o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio
o per visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione
di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter,
51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni,
di operatori penitenziari o di visitatori.
2.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo
delle infrazioni sopra elencate.
3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può
essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del
comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre
mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.
4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità
giudiziaria che procede
Art.
78
Provvedimenti disciplinari in via cautelare
1.
In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire
danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione
di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per
la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre,
in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato,
che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle
attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa
della convocazione del consiglio di disciplina.
2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario
visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo
comma dell'articolo 39 della legge.
3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento
disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo
81.
4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere
i dieci giorni,. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla
durata della sanzione eventualmente applicata.
Art.
79
Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
1.
Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può
essere sospeso allorché, per lo stesso fatto, vi è informativa
di reato alla autorità giudiziaria.
2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente
l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari
sono emessi al termine del procedimento medesimo.
Art.
80
Sospensione e condono delle sanzioni
1.
L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa,
per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile
si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto
termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione
è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione
è estinta.
2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la
sanzione può condonarla.
3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto
non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle
attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare
la causa che ne ha impedito l'esecuzione.
Art.
81
Procedimento disciplinare
1.
Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene
a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto,
indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene
trasmesso al direttore per via gerarchica.
2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia
penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non
oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del
diritto ad esporre le proprie discolpe.
3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge
accertamenti sul fatto.
4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni
previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge
convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al
comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare.
Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione
dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione
è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.
5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere
sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso
da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio
di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.
7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa
udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
8. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione
disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al
detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato
nella cartella personale.
Art.
82
Mezzi di coercizione fisica
1.
La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel
terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo
sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità
presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
Art.
83
Trasferimenti
1.
Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza
si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati
in ordine alla destinazione.
2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto
a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica
lo stato psicofisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano
possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo
caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha
disposto il trasferimento.
3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato
gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé,
nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.
4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:
a)
generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle
esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma
di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera
che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia;
b) la cartella personale;
c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;
d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.
5.
Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti
a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene,
a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione
di quanto da lui consegnato.
6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua
spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio
personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla
direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo
personale.
7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono,
in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite di dieci
chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato
che sia stato trasferito a sua domanda.
8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni
dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze,
considerati anche i desideri dell'interessato.
9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti
o di internati non sono inclusi, ove possibile:
a)
i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività
trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione
professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per
la ammissione a misure alternative:
b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti
sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede:
c) le detenute con prole in istituto:
d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado
o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza
per la decisione della impugnazione.
Art.
84
Traduzioni
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle
altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni
dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità
stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Art.
85
Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le
traduzioni
1.
Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti
tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati
dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato
sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati
per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla
osta della autorità giudiziaria che procede.
2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre
trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che
procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione,
può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque,
deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.
3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati
alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorità giudiziaria
alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione
si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti
ai tribunali di sorveglianza.
4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di
sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.
5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi
da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per
motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorità
giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento
dell'attività da espletare nel luogo dove il detenuto è
ristretto.
6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito
all'istituto di provenienza.
7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il
direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente
l'autorità competente.
8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato
all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.
9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 è
disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art.
86
Traduzioni di detenute e di internate
1.
Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la
partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Art.
87
Uso di abiti civili nelle traduzioni
1.
Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti
civili.
Art.
88
Trattamento del dimittendo
1.
Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei
mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare
programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici
connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente
a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è
dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano
e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento
anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo
al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.
2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione
richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi
territoriali competenti e del volontariato.
Art.
89
Dimissione
1.
La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto
della competente autorità giudiziaria.
2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel
giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.
3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata
non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.
4. Quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza
detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo
679 del codice procedura penale, o viceversa, non si dà corso
alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo
30, alla nuova assegnazione.
5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti
e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto
con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà
a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.
6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità
o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono
trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.
7. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la
dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto
dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli
sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.
8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si
tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando
si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza
e, in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a
raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a
richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente
all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere
il consolato del paese nel quale è residente.
10. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio
e gli oggetti di sua proprietà.
11. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal
dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede,
previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve
possibile.
12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione,
gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente
all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene
la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato.
Art.
90
Provvedimenti in caso di evasione
1.
In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne
dà immediata notizia alle locali autorità di polizia,
alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente,
ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.
2. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti
per un anno, e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato
entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale
peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso
la Cassa depositi e prestiti.
3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha
effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la restituzione.
La somma restituita entra a far parte del peculio.
4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione,
la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi
diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma
4 dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare
direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro
spettanze.
Art.
91
Indicazioni negli atti dello stato civile
1.
Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell'articolo
44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico
dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro
riferimento.
Art.
92
Provvedimenti in caso di decesso
1.
Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte
le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.
2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia
del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo
44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.
3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è
inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni
agli eredi.
4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando
essi abbiano provato tale loro qualità, in base alla normativa
vigente in materia.
5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi
diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale
del luogo, per la devoluzione successoria.
6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati
all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del
decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Roma.
7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei
congiunti, si provvede a cura e spese dell'Amministrazione.
Art.
93
Intervento delle Forze di polizia
1.
Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza
o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza,
il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente
con il personale a disposizione, richiede al Prefetto l'intervento delle
Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione
ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121, informandone
immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale,
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Capo
V
ASSISTENZA
Art.
94
Assistenza alle famiglie
1.
Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati,
prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura è rivolta
alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente
la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito
ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio
per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi
pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.
2. Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le
famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro
ritorno.
Art.
95
Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai
dimessi
1.
Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti
e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio
sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli
organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e
privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate
le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post penitenziaria
e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.
Capo
VI
MISURE
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E ALTRI PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA
DI SORVEGLIANZA
Art.
96
Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
1.
L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato
detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la
trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente
in relazione al luogo di detenzione unitamente a copia della cartella
personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della
proposta del consiglio di disciplina.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà
l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del
codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente
al tribunale di sorveglianza competente.
4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene
le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio
di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà
svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza
provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi
telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, al
casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato
è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato,
al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo
aver annotato in calce all'ordinanza stessa:
a)
i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna
e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i
dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del
pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero
di registro della procedura esecutiva:
b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro
di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui
dovrà svolgersi l'affidamento.
5.
Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale
e viene attuato secondo le modalità precisate all'articolo 118.
6. Nei casi in cui è stata disposta la sospensione dell'esecuzione
dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza
che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a)
del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del pubblico
ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione. In ogni
caso, l'ordinanza di rigetto è notificata all'interessato ed
al suo difensore ed è sempre comunicata al centro di servizio
sociale competente, o relativa sede distaccata.
Art.
97
Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
1.
L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione
della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura
penale, a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è
subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla
direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione
e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del
verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata anche
per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza
è trasmessa senza ritardo:
a)
all'ufficio di sorveglianza competente per la prova,
unitamente al fascicolo processuale;
b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova,
o relativa sede distaccata;
c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della
pena;
d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle
parti ed ai difensori, se l'interessato è libero, o trovasi sottoposto
alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui
al comma 10 dell'articolo 656 del codice procedura penale, con l'avviso
che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro
di servizio sociale competente, per la sottoscrizione del verbale di
cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno
immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio
sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata
2.
Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale
di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale
di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate
ragioni del ritardo.
3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive
il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con
l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale
è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato
è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale
per adulti competente per la prova previa notifica di cui alla lettera
d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto
alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui
al comma 10 dell'articolo 656 del codice procedura penale. Il centro
di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di
accettazione delle prescrizioni:
a)
al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza;
b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova;
c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e
la determinazione del fine pena.
4.
Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni
ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato
che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di
accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico
ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione
della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio
di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo
anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte
con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente
ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale,
emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale
di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali
esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari
modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale
accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari
presso il luogo di svolgimento della prova.
6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo
della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo
89.
7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in
luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza,
su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova,
provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni.
Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio
sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette
il fascicolo dell'affidamento in prova all'ufficio di sorveglianza divenuto
competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova
trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato
di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato
dal centro di servizio sociale.
8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un
assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento
dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge secondo le modalità
precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione
di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.
9. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza
le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno
ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo,
convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente
sociale di cui al comma 8.
10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni
del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica
delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale
di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.
Art.
98
Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento
in prova al servizio sociale
1.
Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato
di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo
51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che
contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma
4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al
centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di
sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi
alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia
di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario
più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel
provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.
2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli
atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i
definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in
via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi effetti
fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo
esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall'articolo
51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza
successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.
3. Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova alla
nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati di cui
alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza è
notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 97,
in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero, competente ai
sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura penale, emette
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova
data di conclusione della esecuzione del periodo di prova, dandone notifica
all'interessato e comunicazione agli uffici competenti. Il direttore
del centro di servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto,
redige apposito verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle
prescrizioni precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione
della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di sorveglianza
e all'ufficio di sorveglianza.
4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno
delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne
dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva
prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali
della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo
96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo
di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta
utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata, come
previsto dal comma 1 dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero
competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice procedura
penale provvede come indicato al comma 3 del presente articolo.
5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in
base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono
le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il tribunale
di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede
anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa ai sensi
dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di polizia competente
al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa
copia del provvedimento per la esecuzione.
6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se emesso,
anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura alternativa.
7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ
ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il tribunale di
sorveglianza revoca la misura alternativa, nella ordinanza vengono annotati
i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96 e determinata
la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle
limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il
periodo trascorso in affidamento in prova.
8. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura
alternativa e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene
indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare.
L'ordinanza è comunicata e notificata come previsto dal comma
1 dell'articolo 97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero
competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione
della stessa; si applica l'ultima parte del comma 3 dell'articolo 97.
8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione della
ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale,
cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di annullamento
deve essere comunicata al pubblico ministero competente alla esecuzione.
Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione
della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in
regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.
Art.
99
Affidamento in prova in casi particolari
1.
Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda
l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dopo che l'ordine di esecuzione
della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata
al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo
del pubblico ministero competente per l'esecuzione.
2. Quando l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del
codice procedura penale. L'interessato è tenuto a eseguire immediatamente
il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente
dalla volontà dell'interessato è valutata dal tribunale
di sorveglianza.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96,
97 e 98.
4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero,
per l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso, si
è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo
o dall'ente che ne cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza,
acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente,
ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova.
Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è superiore
ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo
51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento
emesso e gli atti relativi.
Art.
100
Detenzione domiciliare
1.
La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato
il provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere
indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà
essere eseguita la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo
47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera
b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare
può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione
della direzione dell'istituto.
4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare
è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo,
unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza
nello stesso indicato.
5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede
che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione,
si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 97.
6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative
alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà
notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria
competente ad eseguire i controlli, e al centro di servizio sociale.
7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale
vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118,
nei limiti del regime proprio della misura.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
96, 97 e 98.
Art.
101
Regime di semilibertà
1.
L'ordinanza di ammissione alla semilibertà, immediatamente esecutiva,
salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo
666 del codice procedura penale, è inviata, in copia, dalla cancelleria
del tribunale di sorveglianza all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni
dell'istituto penitenziario e del centro servizio sociale.
2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di
semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento,
che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria
dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza.
Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto
lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di
trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le
modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà
deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della
semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o
l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il
tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti
con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative
all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al
fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività
per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione
della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento
della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile
consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati
i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti
indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento
sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di
osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna
da parte del centro servizio sociale.
3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore,
che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza
del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale
vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118,
nei limiti del regime proprio della misura.
4.Nei casi in cui all'articolo 51 della legge, il direttore riferisce
al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.
5. L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale
dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui
è autorizzato a disporre.
6. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma
dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in
località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza
informa dell'arrivo del semi libero l'istituto di destinazione. L'interessato
viene subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto
secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali
modifiche.
7. Per il semi libero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo
11, secondo comma, della legge non è disposto piantonamento.
8. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere
ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
96, 97 e 98.
Art.
102
Licenze
1.
Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato
in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla
direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle
quali far fronte nel corso della licenza stessa.
2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui
la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.
3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione
e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione
del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro,
deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.
Art.
103
Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
1.
Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del
beneficio previsto dall'articolo 54 della legge; si applicano le disposizioni
del comma 1 dell'articolo 96, in quanto compatibili.
2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è
valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre
profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento
e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori,
con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.
3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica
al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto
per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.
4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata
alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
Art.
104
Liberazione condizionale
1.
Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la
domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia
della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalità,
se già espletata.
2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente
esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al
comma 7 dell'articolo 666 del codice procedura penale, è trasmessa
alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per
gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale,
oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura
e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato
di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni
della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del
verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro
di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
3. Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale,
dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio
di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.
4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle
prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di
revoca della liberazione condizionale.
Art.
105
Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata
1.
Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata
emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro
di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge
secondo le modalità precisate dall'articolo118 nei limiti del
regime proprio della misura.
2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza
sui risultati degli interventi effettuati.
Art.
106
Remissione del debito
1.
Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento,
il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della
condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza,
anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare
riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi è
stata detenzione, si tiene conto della regolarità della condotta
in libertà.
2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di
sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale
e può chiedere informazioni agli organi finanziari.
3. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura
di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente
in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà
notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla
cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria
viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di
mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto
da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso.
5. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta
di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora
provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle
spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene
comunicata alla direzione competente. A seguito della comunicazione
dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o
non ancora iniziata.
Art.
107
Comunicazioni all'organo dell'esecuzione
1.
Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza
che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura
della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità
e la sicurezza, al casellario giudiziale e, se l'interessato è
detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato,
al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale,
dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle
sentenze di condanna o, se vi è provvedimento di esecuzione di
pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono
indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della
pena e il numero di registro della procedura esecutiva.
2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto
ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre
giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale
di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale
provvede a norma del comma 1.
Art.
108
Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive
1.
Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario
e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia
di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147,
primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio
dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale
di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.
Art.
109
Pareri sulla domanda o proposta di grazia
1.
Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato
esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia
entro il più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni
elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio
sociale.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capo
I
ISTITUTI
PENITENZIARI
Art.
110
Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
1.
Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo
61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena
della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo
pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi
di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla
osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un
istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa
mandamentale.
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla
pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione
per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non
superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati
nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore
a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal
provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di
reclusione.
Art.
111
Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti
e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici
1.
Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto
disposto dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia
e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità
o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo
tecnico sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è
assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con
riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.
2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività
nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari
e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono
selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari
esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.
3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro
nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria,
la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell'articolo
215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati
che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli
articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.
4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui
confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura
di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215
del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a
trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli
148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.
5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva
sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente,
l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono
assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.
6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa
di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie
competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi
degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.
7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente
per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o
sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche
quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli
istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino
superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati
agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.
Art.
112
Accertamento delle infermità psichiche
1.
L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati
e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti
dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli
articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo
111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della
direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli
imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti
dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento
è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova
o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto
della medesima categoria.
2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza
possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto
presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia
o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso
un ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque
permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede
o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti
previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale
o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma
4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto
di provenienza.
Art.
113
Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici
1.
Nel rispetto della normativa vigente l'Amministrazione penitenziaria,
al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento
sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari,
organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più
avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento
psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.
Art.
114
Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione
1.
L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione,
è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione
e di trattamento ed è coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Art.
115
Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
1.
In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti
differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività
complessiva soddisfi il principio di territorialità dell'esecuzione
penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.
2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3)
del primo comma dell'articolo 59 della legge, è realizzata una
distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni,
che valga a rendere operativi i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo
14 della legge.
3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per
i quali risultino necessari interventi trattamentali particolarmente
significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni
di istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un più
ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.
4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza
o alcool dipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche
e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività
per HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di
istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.
5. L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità
della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca
valutativa.
6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome
di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento.
Art.
116
Accesso di ministri di culto agli istituti
1.
I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati
nell'ultimo comma dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su
richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto,
per attività del loro ministero, previo accertamento della loro
qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare
la necessaria riservatezza.
Art.
117
Visite agli istituti
1.
Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei
detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica
delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento
giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'
istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati
argomenti relativi al processo penale in corso.
2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare
persone diverse da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere
agli istituti, fissando le modalità della visita. Possono anche
essere autorizzate in via generale le visite di persone appartenenti
a categorie analoghe a quelle previste dall'articolo 67 della legge.
Capo
II
SERVIZIO
SOCIALE E ASSISTENZA
Art.
118
Centro di servizio sociale.
1.
Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi distaccate,
è assegnato il personale determinato con apposite tabelle organiche,
relative a tutte le aree di attività.
2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio sociale,
di segreteria ed amministrativo contabile.
3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti secondo
quanto previsto dall'articolo 80 della legge, che forniscono, ove occorra,
consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del direttore del
centro o del responsabile dell'area.
4. Il centro di servizio sociale è ubicato in locali distinti
dagli istituti e dagli uffici giudiziari.
5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle
attività, mediante una ripartizione del lavoro relativamente
alle aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per
l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il direttore
organizza periodiche riunioni con il personale di servizio sociale su
problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il controllo tecnico;
assicura lo svolgimento delle attività dirette alla supervisione
professionale del personale.
6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente
esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative,
delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché
degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti
negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività
di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni
e dei servizi sociali che operano sul territorio.
7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite
in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda
personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento.
Tale coordinamento viene promosso e attuato osservando gli indirizzi
generali dettati in materia dall'Amministrazione penitenziaria.
8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel
corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i
soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni
che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali interventi, articolati
in un processo unitario e personalizzato, sono prioritariamente caratterizzati:
a)
dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità
basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare
il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere
repressivo;
b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse
nella realtà familiare e sociale;
c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul comportamento
del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare
il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla magistratura
di sorveglianza;
d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte
della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta
penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale
compiuto e duraturo.
Art.
119
Consiglio di aiuto sociale
1.
Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale
del capoluogo del circondario.
2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria,
di cassa e di archivio.
3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle
carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati
dal presidente.
4.Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Art.
120
Assistenti volontari
1.
L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge
è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità
per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative
della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità
nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può
riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di
volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni
degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di
presenza in determinati settori di attività. La revoca della
convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo
di attività che l'assistente volontario può svolgere e,
in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più
istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione
della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è
positiva, si considera rinnovata.
4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura
che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione
con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno
accesso agli istituti e ai centri di servizio sociali secondo le modalità
e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione
delle misure alternative.
5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento
dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio
sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato
di sorveglianza.
PARTE
II
Cassa
delle ammende
TITOLO
I
AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ DELLE CASSE DELLE AMMENDE
Art.
121
Organi della Cassa delle ammende
1.
Sono organi della Cassa delle ammende:
a)
il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il segretario;
2.
I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente.
Art.
122
Presidente
1.
Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo
delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende
e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il presidente della Cassa delle ammende:
a)
presiede il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 123;
b) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento:
c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio
di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio
stesso;
d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio
e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato
e di quelle comunitarie in quanto direttamente applicabili;
e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di
bilancio ed in conformità alle delibere consiliari;
f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e contabile
della Cassa;
g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo,
il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.
Art.
123
Consiglio di amministrazione
1.
La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione
composto:
a)
dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale,
dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale
beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità
del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
c) da un dirigente designato dal ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2.
Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni:
a)
il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in
via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta
se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta
da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare;
b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario
del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio
con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste
all'ordine del giorno;
c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno
due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del presidente;
d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente
e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella
cui si riferisce.
3.
Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a)
entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione
della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni
di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalità
della Cassa;
b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129;
c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni,
sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili
nonché l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature
necessari per il funzionamento della Cassa;
e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito
in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate
presso la Cassa depositi e prestiti;
f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche
in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di
bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste;
g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo
delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa
ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla
legittimità del loro effettivo impiego;
h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.
Art.
124
Segretario
1.
Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio
di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra
il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica
professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.
2. Il segretario:
a)
dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;
b) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre
al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari
per le deliberazioni;
c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà
di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e
ne cura la conservazione;
e) esegue le direttive impartite dal presidente;
f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e
delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando
gli atti ed i documenti;
g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni,
il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre
all'approvazione del consiglio di amministrazione;
h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
i) cura l'organizzazione e la gestione delle attività operative
della Cassa e di esse risponde al presidente;
j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché
quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo 129.
Per l'espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi
degli organi istituiti ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera
g);
k) adempie a tutte le attività, amministrative e contabili, necessarie
per la stipula dei contratti;
l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa
e al pagamento delle spese delegategli dal presidente;
m) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo.
TITOLO
II
AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ
Art.
125
Conto depositi e conto patrimoniale
1.
La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita
dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo
provvisorio o cauzionale.
3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare
quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione
dell'autorità giudiziaria.
4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di
regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.
Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento
dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti
dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare
un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa
depositi e prestiti.
5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di
cui al comma 4 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.
Art.
126
Versamenti delle somme
1.
Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende
devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle
riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET". I concessionari
del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse
alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle
alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato
a "Cassa depositi e prestiti - gestione principale" a favore
della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato rilasciano quietanza di entrata.
2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione
e di pena devono essere versate, a mezzo di distinta di versamento,
direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono
tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto
corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione
e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione
di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale
di ciascun versamento.
4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469, all'apposita unità previsionale di base del Ministero
della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle
ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.
5. Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi
vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro
accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni
anno.
6. La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente
alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.
Art.
127
Patrimonio
1.
Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da:
a)
beni mobili ed immobili in proprietà;
b) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro
titolo;
d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di
disponibilità finanziarie;
e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti
di credito e in cassa.
Art.
128
Entrate1.
Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti
ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a)
dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla
legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione
dell'autorità giudiziaria;
e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente
sul bilancio della Cassa;
f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi
di enti o privati;
g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
h) da entrate eventuali e diverse.
Le
entrate in conto capitale sono costituite da:
a)
ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprietà;
c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.
Art.
129
Finalità ed interventi
1.
La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica
di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932,
n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai successivi
commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente
articolo.
2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del
consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti
dell'Amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità
finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che
utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella
nazionale e da quella regionale.
3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa
delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi
che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie
di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire
il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di
esecuzione di misure alternative alla detenzione.
4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile
della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da
enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività
di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari
e dai centri di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti
penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da
una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da
un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente
competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.
6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati
di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato
di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui
al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa.
7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi
2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi
comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia
e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all'erario, sono
effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa
stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento
ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi
diritto.
8. Dell'avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa
depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.
Art.
130
Bilancio
1.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende
sono approvati con decreti del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
PARTE
III
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
131
Incarichi giornalieri
1.
Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti
dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento
dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.
3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta
dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell'Amministrazione
penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico
da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare
l'idoneità indicata nel comma 2.
4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato
regionale.
Art.
132
Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di
trattamento
1.
Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di corte d'appello,
un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei
centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle
attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto
comma dell'articolo 80 della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata
e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione
nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo
professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro
attività nello specifico settore penitenziario. L'idoneità
è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio
e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante.
A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere
di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto
comma dell'articolo 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono
agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione
del provveditorato regionale.
Art.
133
Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione e degli uffici
di servizio sociale per i minorenni
1.
Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente regolamento
demanda al provveditore regionale e al centro di servizio sociale per
adulti sono esercitate rispettivamente dal direttore dell'ufficio per
la giustizia minorile e dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni
territorialmente competenti.
Art.
134
Disposizioni relative ai servizi
1.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano
annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni,
ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi
di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità
di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi
igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili,
di bidè, là dove non ne siano dotati.
2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione,
dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni
di riservatezza.
3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è
consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.
Art.
135
Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del
vitto
1.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13 devono essere realizzati
negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni,
secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili
dalle disponibilità di bilancio.
2. Finché non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino,
comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei
pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di
appoggio.
3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al
comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile,
in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida
preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità
da osservare e la entità, anche forfetaria, della eventuale spesa
per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli
elettrici.
Art.
136
Norma finale
1.
Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.431, e
successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 30 giugno 2000
CIAMPI
AMATO,
Presidente del Consiglio dei Ministri
FASSINO, Ministro della giustizia
BIANCO, Ministro dell'interno
MATTARELLA, Ministro della difesa
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e
DE MAURO, Ministro della pubblica istruzione
ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca
VERONESI, Ministro della sanità
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza soc.
[
§ ]
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